In Svizzera resta l’obbligo della della dispensazione da parte del farmacista (o del medico) per gli sciroppi a base di sostanze psicoattive come codeina e destrometorfano. Lo ha ribadito una sentenza del Tribunale amministrativo federale (Taf) che ha respinto il ricorso presentato da due produttori farmaceutici contro le norme limitative introdotte nel 2019.
Le aziende, Gebro Pharma e Doetsch Grether, chiedevano che i loro farmaci, Makatussin (codeina) e Calmerphan (destrometorfano) fossero autorizzati alla libera vendita, il Taf invece ha confermato le disposizioni vigenti ricordando che i due prodotti sono utilizzati come droghe ricreative «soprattutto da ragazzi e giovani adulti».
Soddisfatto per la sentenza il direttore del Servizio farmaceutico ticinese, Giovan Maria Zanini: «Il rischio di abuso da parte di una categoria particolarmente vulnerabile come quella degli adolescenti è sotto gli occhi di tutti: i prodotti a base di principi attivi come la codeina hanno una tossicità intrinseca in caso di sovradosaggio, non si possono commercializzare liberamente “all’americana”».
Dopo l’entrata in vigore della riclassificazione che nel 2019 aveva imposto l’obbligo della ricetta medica (o della dispensazione sotto la responsabilità di un farmacista o di un professionista autorizzato) per i farmaci a base di codeina e destrometornano, prosegue Zanini, «avevamo invitato tutti i farmacisti ad adeguarsi subito alle nuove regole, a prescindere dai ricorsi delle aziende farmaceutiche. L’invito è stato subito ampiamente accolto, per cui la sentenza del Taf suffraga una scelta di prudenza e responsabilità fortunatamente già condivisa in Ticino».
Concorda Federico Tamò, portavoce dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino: «Il rischio giustifica la necessità che questi farmaci rimangano in classe B, quella che prevede il consulto di uno specialista, e non nella D che comprende i prodotti che chiunque può prendere dallo scaffale. Bene quindi che il farmacista – qualora decida di dispensare questi farmaci sotto la propria responsabilità – sia tenuto ad accertarsi della necessità, dei fattori di rischio, del corretto dosaggio e di conservare tutta la documentazione in merito per 10 anni». Per il Taf la sentenza – che può essere impugnata in appello – rappresenta «un riferimento per il trattamento di altri ricorsi ancora pendenti».