Le valutazioni dell’amministrazione comunale sull’opportunità di istituire una nuova sede farmaceutica in base al criterio topografico «sono riservate alla discrezionalità dell’ente» e il giudice amministrativo può intervenire soltanto se tali valutazioni risultano «evidentemente irrazionali o contraddittorie» oppure sono «fondate su elementi di fatto erronei o travisati». È il principio ribadito dal Tac Campania, sezione staccata di Salerno, nella sentenza pubblicata il 29 marzo che accoglie il ricorso di un farmacista titolare contro la delibera di giunta del Comune di Palomonte per l’istituzione in deroga della seconda sede.
Il provvedimento comunale contestato risale al 29 dicembre scorso e l’impugnazione da parte del farmacista è del primo febbraio. Nel suo ricorso, in particolare, il titolare ricorda che il Comune aveva già tentato di istituire una seconda sede in deroga al criterio demografico nel 2009, ma la delibera era stata poi sospesa in seguito al ricorso con cui il farmacista aveva contestato il provvedimento. Quindi, nel 2018, un’altra delibera dell’amministrazione aveva confermato la pianta organica vigente, con la constatazione che «la viabilità del Comune di Palomonte non consente di procedere in deroga».
Come segnala il ricorrente, inoltre, il provvedimento che a dicembre ha istituito la seconda sede ha ricevuto parere negativo da parte dell’Asl di Salerno e dell’Ordine provinciale dei farmacisti, ai quali il Comune ha risposto con una “raccolta di firme” tra i cittadini per sostenere la sua decisione.
Il Tar, come detto, ha accolto il ricorso anche se non per tutti i motivi addotti. In particolare, scrivono i giudici, non hanno rilievo i pareri negativi dell’Asl Salerno e dell’Ordine, «i quali – per quanto obbligatori – non assumono portata vincolante». Colgono invece nel segno, scrivono i giudici, «le contestazioni di parte ricorrente in ordine al difetto dei presupposti di fatto per il ricorso al criterio topografico». Per cominciare, «non attengono affatto al criterio in questione talune delle motivazioni addotte dal Comune, segnatamente quelle relative alla carenza di medici di medicina generale e alla riduzione di Co2 (che deriverebbe dalla riduzione dei viaggi in auto verso l’unica farmacia oggi esistente, ndr)».
Ma non trovano neanche riscontro, osserva il Tribunale, «le altre ragioni poste a base del provvedimento gravato, pure in astratto congruenti con il criterio topografico». Le affermazioni del Comune sull’assenza di servizi di trasporto pubblico che consentano ai residenti della frazione Bivio di raggiungere in tempi brevi l’attuale farmacia «è smentita dai documenti agli atti, dai quali emerge che la tratta è servita da sei corse/die della Sitasud e otto corse/die della Air Campania (con tempi di percorrenza di circa 5 minuti)». L’asserita pericolosità della Strada provinciale 36B è «contraddetta dall’attestazione della Provincia, secondo la quale la strada risulta percorribile e in buono stato di manutenzione». La segnalata presenza di barriere architettoniche riguarda solo uno dei due accessi alla farmacia esistente. Infine, le altre farmacie limitrofe possono essere raggiunte con tempi di percorrenza «non superiori ai 15/20 minuti» e quindi assicurano adeguatamente il servizio quando la farmacia di Palomonte chiude per turno o per ferie (a prescindere, osservano i giudici, dall’affermazione del ricorrente secondo la quale la farmacia non chiude per ferie da circa 12 anni).