È legittima la riperimetrazione delle sedi farmaceutiche che da un lato si preoccupa di garantire l’ottimale distribuzione delle sedi farmacie sul territorio e dall’altro vuole assicurare le condizioni perché quelle stesse sedi possano effettivamente aprire. È il principio affermato dal Consiglio di Stato in una recentissima sentenza (12 aprile) che conferma e aggiorna gli indirizzi interpretativi generati dalla legge 27/2012 su perimetrazione e quorum delle farmacie.
Il caso esaminato dai giudici amministrativi riguarda il comune di Anguillara Sabazia, comune laziale di circa 20mila abitanti con quattro farmacie in pianta organica. Di queste, la quarta non è mai stata aperta nonostante fosse stata messa a concorso nel 2007, a causa della difficoltà di reperire locali idonei nella zona assegnata. Di conseguenza, nel 2017 l’amministrazione municipale aveva disposto la modifica della perimetrazione in modo da includere una porzione del territorio assegnato alla sede numero 2, considerato anche «che da un controllo sui cittadini residenti nelle zone assegnate a ciascuna farmacia, è risultato che nella prima e nella seconda sede farmaceutica risultano residenti oltre 5.000 abitanti».
;a delibera era stata impugnata davanti al Tar Lazio dalla farmacia numero 2, ma i giudici amministrativi avevano respinto il ricorso. I titolari si sono allora rivolti al Consiglio di Stato, che tuttavia ha confermato la sentenza di primo grado. La perimetrazione originaria della quarta sede, osserva il Consiglio di Stato, si è rivelata impraticabile riguardo alla collocazione della nuova farmacia, come dimostra il fatto che «la prima assegnataria, nonostante avesse ottenuto diverse proroghe, ha infine rinunciato» e che anche il secondo «ha incontrato difficoltà nel reperire locali idonei».
Con la riperimetrazione il risultato è stato raggiunto, perché il secondo assegnatario è poi riuscito a reperire i locali, anche se nel 2018 ha rinunciato dopo aver vinto la sede in altra Regione. E non è vero, aggiungono i giudici, che la nuova perimetrazione ha privato gli abitanti della sede numero 4 della loro farmacia, perché la modifica consente comunque loro di appoggiarsi a una farmacia più vicina anche se non quanto «un’ipotetica collocazione all’interno perimetro originario».
È invece vero, come affermato dal Tar Lazio, che «il quorum dei 3.300 abitanti fissato dalla legge 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune» non vuol dire che «ogni zona debba avere quel numero di abitanti». Tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, «il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito». In altri termini, «l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile ed è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento». E non trattandosi di apertura di nuova sede, «non erano necessari i pareri dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti».
Infine, è stata respinta anche l’osservazione dei ricorrenti che la riperimetrazione peccasse di indeterminatezza. «La circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona».