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Cds: zonizzazione è atto d’interesse generale, non occorre notifica

24 Ottobre 2020

Anche quando non è direttamente legata alla revisione della Pianta organica comunale, la “zonizzazione” delle sedi farmaceutiche è un atto di pianificazione che riveste interesse generale a prescindere dal numero delle farmacie effettivamente coinvolte. Di conseguenza, l’amministrazione non è tenuta a notificare ai titolari la delibera che ratifica la riperimetrazione, ma è sufficiente la pubblicazione sull’albo pretorio. A ribadire il principio la sentenza 5945/2020 del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato nel settembre 2017 da un farmacista titolare contro il provvedimento adottato dal comune nel novembre 2016 per ridisegnare gli ambiti delle due farmacie in pianta.

La delibera, in sintesi, era rimasta affissa all’Albo comunale dal 15 al 30 dicembre, data dalla quale decorrono i tempi per impugnare. Nel ricorso, presentato al Capo dello Stato perché oltre i termini di legge, il farmacista sostiene che la modifica della sola “zonizzazione” «non costituisce atto programmatorio generale, a maggior ragione in questo caso in cui le farmacie interessate dal provvedimento sono soltanto due». Il ricorso straordinario, dunque, «va ritenuto tempestivo in quanto la delibera comunale non è stata mai notificata alla Farmacia Petra».

Di avviso diverso il Consiglio di Stato, che nella sentenza (pubblicata il 7 ottobre scorso) conferma la decisione del Tar: il provvedimento che ridefinisce la perimetrazione delle sedi farmaceutiche è «espressione del potere di valutazione e di pianificazione sul territorio dei luoghi di offerta dei prodotti farmaceutici, onde soddisfare in modo organico e razionale le necessità degli utenti di accedere a un servizio che si qualifica come essenziale per le esigenze di assistenza e di cura». D’altronde, la decisione di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, espressione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’articolo 118, comma 1, della Costituzione, «risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, e si estrinseca in valutazioni ampiamente discrezionali eseguite dagli Enti territoriali».