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Convenzione, ecco l’ultima bozza inviata a Federfarma e Assofarm

8 Novembre 2019

Presidenza delle commissioni farmaceutiche assegnata a uno dei componenti aziendali; dpc allargabile ai farmaci extra-Pht; requisiti strutturali della farmacia dei servizi severissimi e pressoché insostenibili; dotazione di personale commisurata al fatturato Ssn. Riserva alle farmacie del territorio una vera e propria doccia fredda la nuova bozza delle Regioni per il rinnovo della Convenzione. FPress ne aveva anticipato i contenuti l’altro ieri e oggi è in grado di fornire un ampio resoconto del testo, che conferma i giudizi negativi circolati nei giorni scorsi: il testo rivisto e corretto sotto la supervisione del nuovo coordinatore della Sisac, Antonio Maritati, ripropone infatti i contenuti della prima piattaforma, elaborata quando alla guida della Struttura c’era Vincenzo Pomo. Anzi, in alcuni passaggi si rivela addirittura peggiorativa, soprattutto laddove incrementa la rilevanza degli accordi regionali nell’ambito della negoziazione a due livelli: ora, è l’indicazione della nuova bozza, le convenzioni integrative possono derogare dalla cornice nazionale anche sulle norme relative a spedizione delle ricette e pagamento dei corrispettivi, così come possono disporre “dilatazioni” della dpc in spregio alle ripetute richieste di Federfarma e Assofarm per uniformare il doppio canale. E ai tavoli di contrattazione regionale viene anche demandata la remunerazione dei servizi, sulla quale la bozza Sisac si limita a fornire alcuni parametri di massima. Le controrichieste avanzate quest’estate dai due sindacati, in sostanza, sono rimaste pressoché inascoltate, a parte l’articolo sull’indennità di residenza per i rurali e poco altro. Ma ecco, in sintesi, i passaggi salienti.

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE. Con la convenzione nazionale, Ssn e farmacie definiscono i requisiti del servizio e altri aspetti generali come l’erogazione dell’assistenza farmaceutica e di prestazioni o servizi «da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni». Tra questi la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata, la dispensazione per conto dei farmaci a distribuzione diretta, la disponibilità di operatori sociosanitari, infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio richieste dal medico di medicina generale, l’offerta di servizi di primo e secondo livello e di prestazioni analitiche di prima istanza, il Cup e pagamento ticket, la «collaborazione alle iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche», la «collaborazione interprofessionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta».
Le convenzioni regionali, invece, possono definire «una diversa disciplina» rispetto al contratto nazionale su spedizione delle ricette e tempi di pagamento dei corrispettivi, nonché erogazione dei servizi (con relative condizioni economiche); gli accordi integrativi dettano inoltre «le condizioni, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per l’erogazione dei servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie e su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico».

COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI. Sono composte da due farmacisti designati dall’Asl e da due farmacisti titolari, uno dei quali rurale, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie private. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano le comunali, i componenti effettivi sono sostituiti da farmacisti di farmacia pubblica. «Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designati dall’Azienda».

DOTAZIONE DI PERSONALE. La dotazione minima di personale laureato è di un farmacista ogni 300mila euro di fatturato Ssn; l’obbligo di un ulteriore farmacista scatta con il superamento di almeno il 25% di tale soglia; il lavoro part time è calcolato in proporzione all’effettivo numero di ore prestate e nel computo vanno compresi il farmacista titolare o il direttore nonché il personale dipendente. La dotazione minima di personale necessario per erogare le prestazioni relative alla Farmacia dei servizi è determinata a livello regionale.

ACCONTO. Si riconfermano le condizioni della prima bozza Sisac, già bocciate da Federfarma e Assofarm: 70% di una mensilità media per le farmacie rurali, 30% per le altre farmacie, da corrispondere entro il 15 marzo.

TEMPI DI PAGAMENTO. In questo caso vengono accolte le richieste delle farmacie. La liquidazione delle competenze avviene «entro 30 giorni» dall’invio della dcr. Le competenze per ogni altro prodotto o servizio erogato, invece, seguono i tempi di pagamento previsti per la fatturazione elettronica. «Pertanto, nei 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del documento contabile, non può procedersi ad alcuna domanda, pretesa risarcitoria o azione giudiziaria nei confronti dell’Asl».

DISTRIBUZIONE PER CONTO. Le Regioni possono integrare l’elenco nazionale dei medicinali da erogare in dpc «anche con farmaci non ricompresi nel Prontuario della distribuzione diretta, purché gli stessi rispondano ai criteri definiti dalla legge 405/2001 ovvero siano comunemente oggetto di distribuzione in caso di dimissione da ricovero o visita specialistica».

INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI. Viene accettata la griglia elaborata da Federfarma e Sunifar per il computo del punteggio che definisce in misura direttamente proporzionale l’ammontare dell’indennità. Accolte anche, nella nuova bozza, le maggiorazioni proposte da Federfarma: 40% per farmacie rurali uniche presenti nelle isole minori; 20% per le farmacie rurali non uniche presenti nelle isole minori; 20% per le farmacie rurali che gestiscono i dispensari.

CUP E PAGAMENTO TICKET. I requisiti per il servizio vengono demandati agli accordi regionali, così come la remunerazione che dovrà considerare tempo di esecuzione delle prestazioni, costo del personale impiegato e costi generali. Le postazioni dedicate al Cup, in ogni caso, dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dalle norme in materia, le distanze salva-privacy e le linee guida dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali in materia di referti online.

AUTOANALISI DI PRIMA ISTANZA. Anche in questo caso vengono demandati agli accordi regionali requisiti del servizio e remunerazione, che dovrà tenere conto del tempo di esecuzione delle prestazioni, del costo del personale impiegato e del materiale di consumo impiegato, dei costi generali. Restano invariati (e severi) i requisiti strutturali: area dedicata di nove metri quadrati, attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise longue eccetera), dotazione minima per la gestione dell’emergenza, presenza di servizi igienici attrezzati per disabili.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INFERMIERE, FISIOTERAPISTA). La remunerazione, demandata agli accordi regionali, dovrà considerare tempo di esecuzione delle prestazioni, costo del personale impiegato e del materiale di consumo, costi generali, tempi di trasferimento e costi generali per le prestazioni svolte a domicilio. I requisiti minimi devono comunque comprendere area di nove metri quadri per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche; area di nove metri quadri per l’esecuzione delle prestazioni professionali effettuate dai fisioterapisti; attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona); dotazione minima per la gestione dell’emergenza; presenza di servizi igienici dedicati e attrezzati per disabili.

ULTERIORI SERVIZI. Le farmacie possono partecipare anche a servizi di assistenza domiciliare integrata, per la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici o la preparazione e dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; al monitoraggio dell’andamento della terapia farmacologica, «con particolare attenzione ai pazienti con patologia cronica (adesione alla terapia, interazione tra farmaci e con gli alimenti), anche al domicilio del paziente»; al monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non rimborsati dal Ssn, ai fini della farmacovigilanza e farmacoutilizzazione; agli screening e al processo di presa in carico del paziente, dalla distribuzione del materiale alla consegna del referto. Per la remunerazione, gli accordi integrativi regionali considererannotempo di esecuzione delle prestazioni, costo del personale e del materiale di consumo impiegato, costi generali.

FINANZIAMENTO DEI NUOVI SERVIZI. Anche qui, purtroppo, restano confermate le disposozioni della prima bozza Sisac: a parte i 36 milioni per la sperimentazione della farmacia dei servizi, il finanziamento delle nuove prestazioni verrà assicurato dallo storno della ritenuta dello 0,02% e del contributo dello 0,15%. La remunerazione dei servizi, in altre parole, avverrebbe con soldi che le farmacie già oggi intascano.