È ormai imminente la firma della nuova Convenzione tra Ssn e farmacie del territorio che sostituisce e rinnova l’accordo precedente, vecchio ormai di 25 anni. La notizia è trapelata ieri nella giornata di apertura dell’VIII convention delle farmacie comunali, organizzata a Venezia da Assofarm. «Il 3 dicembre» ha detto alla platea il presidente dell’associazione che rappresenta le aziende municipalizzate, Luca Pieri «è previsto un incontro alla Sisac nel quale noi e Federfarma firmeremo la bozza finale dell’accordo».
Il negoziato con la struttura che rappresenta le Regioni si è trascinato per sette anni, complice l’emergenza covid e altri imprevisti vari, e si è sbloccato davvero soltanto lo scorso 16 settembre, quando Federfarma e Assofarm erano state riconvocate al tavolo negoziale dopo un’impasse che si era protratta per circa tre anni. Altre due riunioni, il 3 e il 20 ottobre, ed ecco la bozza finale, che come detto i due sindacati si sono impegnati a siglare i 3 dicembre.
Diverse le novità contenute nel testo, che varrà la pena esaminare nel dettaglio quando avrà completato il percorso di legge. In una prima panoramica, si possono segnalare l’articolo 2 sui livelli di contrattazione, che rispetto alla Convenzione del ’98 ridistribuisce le tematiche di competenza della negoziazione nazionale e regione e introduce un nuovo livello, la negoziazione aziendale.
Da segnalare anche l’articolo 5 sulla Commissione farmaceutica aziendale, che riduce da tre a due i componenti dei titolari e quelli dei farmacisti Asl, cui spetta la presidenza. Del tutto nuovo, invece, l’articolo 7 sulla dotazione minima di personale, che impone un farmacista ogni 500mila euro di fatturato più un ulteriore collaboratore al superamento di almeno il 25% della cifra (nel computo sono inclusi titolare e direttore).
Estese novità anche negli articoli dal 9 al 12, che trattano ri dispensazione, ricette e dcr e recepiscono tutte le novità concretizzate negli ultimi vent’anni riguardo a ricetta elettronica, dematerialzizazione e quant’altro.
L’articolo 13 riguarda invece l’istituto dell’acconto e fissa nella misura del 40% di una mensilità (calcolata come dodicesimo del corrispettivo Ssn sulle ricette spedite l’anno precedente) l’entità dell’anticipo spettante alle farmacie all’inizio di ogni anno. Il corrispettivo, che sale al 60% nel caso delle farmacie rurali, va richiesto entro il 10 gennaio di ogni anno.
Grandi novità anche all’articolo 17, relativo all’indennità di residenza per le farmacie rurali. Passa una delle riforme per le quali Federfarma si è più spesa, ossia l’introduzione di un sistema di punteggi che aggiunge al criterio della popolazione altri indicatori tra i quali fatturato, distanza dal capoluogo di provincia e turni di notte effettuati nell’anno. Tale griglia, sarà di riferimento alle Regioni per la corresponsione delle indennità definite da ciascuna.
Meriteranno attenti approfondimenti anche gli articoli dal 18 al 22, che trattano di farmacia dei servizi. Il testo elenca analiticamente le prestazioni erogabili (lasciando ovviamente la porta aperta a ulteriori integrazioni), i requisiti richiesti e la remunerazione. Per quanto concerne quest’ultima, il testo richiama esplicitamente le tariffe del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale vigente, ciò significa quindi che le farmacie riceveranno gli stessi compensi previsti per laboratori e strutture (anche se viene riconosciuta la specificità delle farmacie rurali sussidiate). Per quanto concerne i requisiti, invece, la bozza richiede la presenza di servizi igienici e un’area di almeno sei o nove mq (a seconda dei casi) per le prestazioni professionali erogabili in farmacia da infermieri o fisioterapisti. Anche in questo caso, viene raccomandata la specificità delle farmacie rurali, Altri requisiti potranno essere individuati dalle Regioni nelle negoziazioni di loro competenza.