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Da ripetere la maxi-causa toscana di Federfarma sul computo del fatturato Ssn

14 Marzo 2020

Sono di competenza del giudice civile i contenziosi tra farmacie del territorio e Asl che scaturiscono dalle modalità con cui le Aziende sanitarie conteggiano il fatturato Ssn di riferimento. Lo ha ricordato il Tar Toscana nella sentenza – depositata il 3 marzo scorso – che rinvia al Tribunale civile il ricorso presentato da Federfarma nazionale e dalle Associazioni provinciali dei titolari di Arezzo, Grosseto e Siena (più una trentina di farmacie) contro Asl Toscana Sud-Est e Regione.

Nel mirino dei ricorrenti la deliberazione 752 del 26 giugno 2019 con cui l’Azienda sanitaria elencava gli esercizi farmaceutici cui si applicano le agevolazioni di cui alle leggi 549/95 e 662/96 «sulla base del fatturato conseguito nel 2018». Secondo Federfarma, l’Asl non avrebbe dovuto computare in tale fatturato il ticket a carico dell’assistito, lo sconto sui prezzi dei farmaci e i ricavi derivanti da dpc e integrativa, secondo le direttive formulate dal ministero della Salute con il famoso parere del 22 gennaio 2018.

L’Asl, spiega il Tar nella sentenza, aveva inizialmente recepito l’intervento del dicastero, salvo fare marcia indietro il 14 febbraio, dopo la decisione della Commissione salute della Conferenza delle Regioni (ossia il comitato degli assessori regionali alla Sanità) di respingere il parere ministeriale. La questione, prosegue il Tar, è stata poi definitivamente superata a partire dal 2019 con la legge 145/2018, nella quale il legislatore chiarisce in via definitiva che il fatturato Ssn è determinato dagli introiti per i farmaci dispensati in regime convenzionato, i compensi di dpc e integrativa e le quote di compartecipazione alla spesa gravanti sugli assistiti.

Sul contenzioso relativo all’annualità 2018, invece, l’indicazione del Tar è che la questione debba essere rimessa al Tribunale ordinario, in quanto «la controversia investe un diritto di natura patrimoniale che si innesta in un rapporto paritetico tra il farmacista e il Ssn, disciplinato sulla base di puntuali disposizioni di legge in tema di rimborso dei corrispettivi». Spese legali compensate tra le parti e tutto da rifare, dunque.