Semplificazione all’orizzonte, in chiave concorrenziale, per la galenica in farmacia. A profilarla la bozza del nuovo ddl concorrenza che il governo dovrebbe cominciare a esaminare oggi e Quotidiano Sanità ha anticipato ieri. All’articolo 8, il testo dispone la soppressione delle parole «purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente» dall’articolo 68, comma 1, lettera c del D.lgs 30/2005, ossia il Codice della proprietà industriale. Con l’abrogazione del passaggio, in sostanza, le farmacie che effettuano preparazioni galeniche potranno acquistare i principi attivi coperti da brevetto senza la necessità di doverli preparare in via autonoma. Invece, resta il divieto di estrarre la materia mediante “sconfezionamento” dei farmaci in commercio.
La disposizione, recita la relazione che accompagna la bozza, discende dalla constatazione che «un’abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente non comporta rischi per la salute del cittadino». Come si ricorderà, da tempo l’Antitrust insiste per un “ammorbidimento” delle limitazioni sulla galenica. Nel 2021, nella sua Segnalazione a Governo e Parlamento per la legge sulla concorrenza a venire, il Garante aveva raccomandato il superamento del divieto che impedisce al farmacista di utilizzare principi attivi di produzione industriale per l’attività galenica.