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Ddl concorrenza, sparisce l’obbligo dell’assortimento per i distributori

5 Novembre 2021

C’è di nuovo la distribuzione farmaceutica tra i temi toccati nel nuovo ddl concorrenza che il Consiglio dei ministri ha approvato ieri. Non si parla di farmacie però ma di grossisti, con un provvedimento che comunque promette ricadute anche sul resto della filiera farmaceutica. All’articolo 14, infatti, il disegno di legge riscrive integralmente l’articolo 105, comma 1 lettera b, del d.lgs 219/2006 (il cosiddetto Codice unico del farmaco), eliminando l’obbligo in capo ai distributori di detenere almeno il 90% dei medicinali autorizzati e rimborsati in regime di Ssn.

 

Distribuzione farmaceutica, cosa dice il ddl concorrenza

D.lgs 219/2006, articolo 105, comma 1 lettera b Ddl concorrenza, articolo 14
(Il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’articolo 18; tale percentuale deve essere rispettata anche nell’ambito dei soli medicinali generici. L’obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Ssn, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista. (Il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno) un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’Aifa. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.

 

In sostituzione, il ddl concorrenza introduce un obbligo più generico, che impone ai grossisti di detenere un assortimento dei medicinali in possesso di Aic, inclusi omeopatici e generici, «tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso». Tali esigenze, prosegue l’articolo, saranno valutate «dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’Aifa».

Come si ricorderà, la disposizione discende dal parere con cui nel marzo scorso il Garante antitrust, Roberto Rustichelli, suggerì al Governo gli interventi da valutare in vista della prossima Legge sulla concorrenza. Tra le proposte c’era appunto l’abolizione della dotazione minima del 90% a carico dei distributori farmaceutici: «La norma sull’assortimento minimo» scriveva il Garante «implica per i grossisti un livello di rigidità operativa che impedisce forme più efficienti e flessibili di organizzazione imprenditoriale». E d’altro canto, «non appare ancora sufficiente a garantire il contrasto del fenomeno dell’indisponibilità territoriale dei medicinali».

A prima vista il provvedimento dovrebbe quindi aiutare le imprese della distriuzione, da tempo in difficoltà proprio a causa di costi che crescono più velocemente dei ricavi, ma le prime reazioni che arrivano dal comparto non sono positive. «Si tratta senz’altro di un intervento epocale» commenta a FPress Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi «ma non condividiamo per niente: si continua a parlare di essenzialità dell’assistenza farmaceutica, soprattutto in questa pandemia, e poi si propone un intervento che finisce per favorire soltanto gli interessi commerciali. Così, infatti, si favoriranno i farmacisti-grossisti e le catene, che potranno dotarsi di magazzini da dove distribuiranno soltanto ciò che interessa loro».

Per Mirone, poi, il provvedimento non ha niente a che vedere con la concorrenza: «L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di aziende della distribuzione farmaceutica» ricorda «quindi nel settore c’è già competizione a sufficienza. Monitoreremo l’iter del ddl e diremo la nostra quando sarà possibile. I distributori farmaceutici esistono soltanto in funzione del servizio che prestano alle farmacie».

Gli altri interventi dettati dal disegno di legge in materia di farmaci riguardano i generici, che nelle revisioni periodiche del Prontuario potranno essere classificati tra i medicinali a carico del Ssn anche prima della scadenza brevettuale, e i cosiddetti Cnn (farmaci classificati temporaneamente in fascia C in attesa della negoziazione), che si allineano al prezzo del farmaco più economico tra quelli presenti nell’Atc di 4° livello se l’azienda produttrice non presenta domanda di classificazione entro 30 giorni dall’Aic.