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Ddl Semplificazioni, le Regioni: modificare commi su vaccini e servizi

26 Luglio 2024

No ai test in farmacia per il contrasto all’antimicrobico-resistenza, sì ai vaccini ma solo agli over 18 (eccettuati anti-covid e antiflu) e no alla dpc per i pazienti delle rsa e in adi. Sono le principali obiezioni mosse dalle Regioni all’articolo del ddl Semplificazioni che riguarda la farmacia dei servizi, sul quale le Regioni stesse chiedono diverse riformulazioni. A passarle in rassegna la bozza di parere anticipato ieri da Quotidiano Sanità, che i governatori avrebbero rimandato al Governo perché valuti le richieste. E soprattutto, riconsideri il metodo con cui da qualche tempo sta legiferando in materia di farmacia dei servizi: «Si sta assistendo» è il rimprovero che arriva dalle Regioni «a una “polverizzazione” delle attività di prevenzione che rischia di compromettere I‘appropriatezza degli interventi di sanita pubblica e le necessarie azioni di governance a tutela della salute della comunità. Tale approccio porta inoltre a una dispersione delle risorse, compromettendo sempre di più la capacità dei Dipartimenti di Prevenzione di agire a tutela della salute collettiva».

Il testo infatti, continua la bozza di parere, «prevede il coinvolgimento delle farmacie dei servizi anche in attività proprie della prevenzione, quali la profilassi vaccinale e le misure di contrasto all’antimicromibico resistenza. La formulazione evidenzia diverse criticità: in primis non richiama l’attività del Dipartimento di prevenzione e compromette, pertanto, il suo ruolo di governance. Le farmacie dei servizi rappresentano un’opportunità ma l’erogazione di prestazioni legate al controllo delle malattie infettive (vaccinazioni e test per antimicrobico resistenza) deve essere definita all’interno di perimetro chiaro e sulla base degli obiettivi predefiniti a tutela della salute della collettività e del singolo cittadino. In tal senso, il non coinvolgimento degli attori di prima linea alimenta la “polverizzazione” della prevenzione stessa».

Per tale motivo, è quindi la richiesta, la parte del ddl «sui test per il contrasto all’antimicrobico resistenza non è condivisibile e deve essere stralciata», mentre quella sulle vaccinazioni del Piano nazionale di prevenzione va modificata perché specifichi che il coinvolgimento delle farmacie avvenga «nell’ambito di campagne stagionali o per criterio anagrafico» e di «strategie di offerta definite e coordinate dalla Regione», con destinatari «i soggetti di età non inferiore a diciotto anni e non inferiore a dodici per i vaccini anti-covid e anti-influenzale».

Obiezioni, come detto, anche al comma che estende la dpc all’erogazione dei farmaci ai pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale. La fornitura a tali assistiti, osservano le Regioni, «è già garantita dalle Aziende sanitarie ai sensi della legge 405/2001, con un controllo di spesa e appropriatezza». La dpc, pertanto, «porterebbe solo costi aggiuntivi senza nulla aggiungere alla qualità del servizio. Lo stesso vale per i pazienti in assistenza domiciliare, che ricevono attualmente dalie Aziende sanitarie, insieme ai farmaci e dispositivi, anche l’assistenza medica e infermieristica correlata alla terapia». Di conseguenza, l’assegnazione alle farmacie di tale attività destabilizzerebbe l’attuale sistema, non costituirebbe vantaggio aggiuntivo per i pazienti e comporterebbe un aumento della spesa a carico del Ssr in termini di remunerazione delle farmacie per il servizio».

Nel mirino, infine, anche i commi del ddl che aggiorna la normativa sulla farmacia dei servizi. Per quanto concerne le prestazioni che si andrebbero ad aggiungere a quelle già previste dal d.lgs 153/2009, la richiesta delle Regioni è di riscrivere l’intero paragrafo in modo da limitare l’offerta soltanto alle prestazioni «previste a carico del Servizio sanitario nell’ambito delle strategie della Regione o della Provincia Autonoma» e a patto che «non prevedano maggiori oneri per la finanza pubblica».

Quanto ai locali (interni o esterni), la richiesta delle Regioni è di riscrivere il paragrafo in modo da chiarire che l’erogazione dei servizi sanitari «è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all’accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e di accreditamento previsti per le rispettive prestazioni. L’amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia».