Nel corso dell’anno il Governo «valuterà» un nuovo modello di remunerazione sul farmaco rimborsato, «al fine di salvaguardare la rete delle farmacie italiane a partire dalle zone interne, montane e a più bassa redditività». E’ quanto si legge nel Documento di economia e finanza per il 2022 (Def) approvato dal Consiglio dei ministri il 7 aprile e pubblicato l’altro ieri dal ministero delle Finanze: il nuovo metodo di remunerazione, prosegue il testo, andrà implementato «in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e tenendo conto degli esiti della sperimentazione di cui all’articolo 20 del decreto legge 41/2021» e accompagnerà «lo sviluppo di una moderna idea di farmacia che, insieme alla dispensazione dei farmaci, si trasformi sempre di più in “farmacia dei servizi”, ovvero un luogo di riferimento dove erogare assistenza e servizi».
Il passaggio è stato accolto con soddisfazione da Federfarma nazionale, che vede nell’orientamento del Governo un impegno a «traguardare» la sperimentazione attualmente in corso sulla remunerazione aggiuntiva delle farmacie, che si concluderà con la fine dell’anno. «Si tratta di un primo fondamentale passaggio» scrive il sindacato in una nota diffusa ieri «che dovrà trovare il punto di caduta nella Legge di bilancio annuale 2023 e triennale 2023-2025», dove andrà realizzato «il passaggio da soluzioni sperimentali a soluzioni strutturali che oltrepassino il criterio di remunerazione percentuale sul prezzo per giungere finalmente a un sistema misto che valorizzi l’atto professionale del farmacista».
Il virgolettato è significativo, perché lascia intendere che lo schema su cui si basa l’attuale remunerazione aggiuntiva non sarà quello che le farmacie dovrebbero adottare stabilmente dal 2023, che andrà costruito su una griglia articolata di onorari professionali. Insegnano al riguardo le esperienze in corso nei Paesi vicini. Si veda per esempio la struttura griglia dei compensi che in Francia hanno concordato mutua pubblica e farmacie del territorio nel recentissimo rinnovo della loro convenzione: gli onorari principali sono ripartiti su due voci, compensi sulla ricetta e compensi sulla confezione; tra i primi rientrano una quota fissa sulla spedizione (maggiorata in caso di bambini fino ai tre anni e anziani oltre i 70), una quota aggiuntiva se la prescrizione riguarda alcuni farmaci di particolare complessità (elencati in un allegato a parte) e un’ulteriore quota in caso di ricetta che comporta la dispensazione di almeno cinque farmaci; tra gli onorari sulla confezione, figura una quota fissa maggiorata in caso di dispensazione di scatole che coprono tre mesi di terapia.
Interessante anche l’esempio della Svizzera: nella Confederazione le farmacie sono retribuite con un sistema misto basato sulle prestazioni (in sigla Rpb) dal 2001 e di recente assicurazione sanitaria e sindacati di categoria hanno sottoscritto il quinto aggiornamento del modello. La griglia dei compensi assegna a ogni atto professionale un certo punteggio, cui corrisponde un valore in franchi svizzeri aggiornato contrattualmente. Tra le voci che compongono l’onorario professionale figurano la convalida del farmaco e della terapia, la dispensazione personalizzata (blister settimanali) e la terapia con metadone. Per quanto riguarda la convalida del farmaco, l’attività retribuita al farmacista include la verifica della posologia e di eventuali limitazioni quantitative riportate in ricetta e il controllo di eventuali interazioni, controindicazioni e fattori di rischio, nel caso anche mediante consulto con il medico prescrittore. La convalida del trattamento, invece, comprende l’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico del paziente e la verifica di eventuali interazioni, abusi o altri rischi nello storico delle terapie prescritte al paziente.
In sostanza, la remunerazione delle farmacie italiane in base all’atto professionale è ancora tutta da costruire.