Una recente pronuncia del Consiglio di Stato consente di fare il punto sulle modalità per calcolare la distanza minima legale tra farmacie quando si aggiunge una sede in deroga al criterio demografico. A norma dell’articolo 1 bis della legge 475/1968, infatti, «entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”.
Qual è il corretto criterio di misurazione della distanza, dunque, perché possa dirsi verificato il requisito minimo prescritto dalla norma? In materia di distanza minima tra farmacie istituite con l’ordinario parametro demografico, è normalmente applicato l’articolo 1, comma 4, della legge n. 475/1968, ribadito dall’articolo 13, comma 3, del Dpr 1275/1971, che prevede la misurazione «della via pedonale più breve tra soglia e soglia».
A proposito di “soglia”, già qualche tempo fa il Consiglio di Stato (sentenza 4535 del 2015) aveva precisato che quando la sede farmaceutica è istituita con riferimento a un centro commerciale, la distanza minima si misura dalla soglia d’ingresso della struttura anziché da quella del punto vendita all’interno del centro commerciale.
La sentenza 4701 del 9 maggio scorso ha deciso una controversia nella quale le parti avevano messo in discussione la stessa regola della via pedonale più breve, invocando invece, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’istituzione della sede aggiuntiva, la misurazione del «percorso stradale», inteso come percorso veicolare, a partire dal pur condivisibile assunto che la tipologia di utenza cui si rivolge la farmacia del centro commerciale non è rappresentata dalla popolazione residente nell’area, ma dai frequentatori della struttura: e questi ultimi non sono necessariamente residenti nelle vicinanze e al centro commerciale arrivano per lo più servendosi di trasporti pubblici e privati.
I giudici di Palazzo Spada hanno tuttavia ritenuto che tale osservazione, pur correttamente riferita alla ratio dell’istituzione di una sede farmaceutica “aggiuntiva”, non fosse sufficiente per discostarsi dal consolidato principio della rilevanza del percorso pedonale.
Sempre a tale percorso occorrerà guardare, dunque, anche nella misurazione della distanza tra l’ingresso del centro commerciale e la soglia delle farmacie nelle vicinanze, dovendosi individuare «quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad esempio il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di non sembra rientrare, di necessità, la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti (per esempio un’autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)».
E se esiste un “percorso stradale” privo però di marciapiedi, tali da consentire il transito del pedone in condizioni di sicurezza, ciò significa che, ai fini della verifica richiesta dalla norma, esso è del tutto irrilevante, perché «anche per le farmacie nei supermercati si applica invero la distanza pedonale».
Quintino Lombardo
Studio legale Franco, Lombardo, Cosmo