Il fatto che i farmaci del Pht possano essere soggetti a distribuzione diretta o per conto non significa che i farmaci extra-Pht «debbano essere necessariamente distribuiti dalle farmacie convenzionate e non possano essere assoggettati anch’essi alla distribuzione diretta, in presenza di particolari esigenze terapeutiche». È il principio ribadito dalla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna pubblicata il 23 marzo scorso, che ha respinto il ricorso presentato nel 2019 da Menarini contro Regione e Asl della Romagna (la prima per la dgr 329/2019 sulla distribuzione diretta e la seconda per le disposizioni che, nel territorio dell’Asl, hanno assoggettato alla dd-dpc i farmaci Aliflus, Fluspiral, Salmetedur, Elebrato, Rolufta e Revinty, indicati per il trattamento di asma e bpco).
Secondo la ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché riguardanti farmaci che non sono contemplati dal Pht, in quanto «non necessitano di una vigilanza quasi costante del paziente». La dpc applicata a tali farmaci – secondo una modalità “a pacchetto di terapia” definita dalla dgr impugnata – comporta poi l’assoggettamento a regole sulla sostituibilità che non sono quelle classiche delle liste di trasparenza: l’assistito che richiede un farmaco diverso da quello prescritto, infatti, «deve pagarne il costo intero e non la sola differenza di prezzo». Inoltre, al medico non basta apporre l’indicazione “non sostituibile” sulla ricetta, «occorre anche una relazione a sostegno della necessità di assumere il medicinale non disponibile in dpc».
Per i giudici amministrativo il ricorso è infondato. Innanzitutto, la sentenza ricorda quanto dettato dall’articolo 4 del decreto 347/2001, che «ha previsto, in via residuale, la possibilità per le Regioni di attivare sistemi di distribuzione diretta anche di farmaci non inseriti nel Pht, espressamente al fine di coprire eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati». Inoltre, « se è vera la proposizione per cui i farmaci inseriti nel Pht sono oggetto di distribuzione diretta (ivi compresa la modalità “per conto”), non è vera la proposizione contraria, ossia che i farmaci extra Pht debbano essere necessariamente distribuiti dalle farmacie convenzionate e non possano essere, perciò, assoggettati anch’essi alla distribuzione diretta, in presenza di particolari esigenze terapeutiche». In altri termini, «dall’elencazione nel Pht dei medicinali destinati alla dpc non consegue ex se l’obbligo di consegnare tutti i restanti farmaci da parte delle farmacie convenzionate, dovendo il sistema di distribuzione diretta essere mantenuto in presenza di particolari esigenze terapeutiche che garantiscano la continuità dell’assistenza, l’appropriatezza dei farmaci utilizzati, e altresì la riduzione della spesa farmaceutica».
Inoltre, prosegue il Tar, le disposizioni dettate dall’Asl Romagna discendono da «scelte organizzative, non soltanto del sistema di distribuzione dei farmaci ma, ancora più a monte, di modalità di assistenza e monitoraggio di alcune categorie di pazienti cronici, che rientrano nella piena disponibilità dell’Azienda Sanitaria». Quanto poi alla misura che impone all’assistito il pagamento del prezzo intero del farmaco in caso di sostituzione, «è condivisibile il rilievo della Regione per cui una volta che il farmaco è erogato in dd o in dpc esso entra a far parte dell’assistenza ospedaliera e non dell’assistenza farmaceutica, per cui la scelta del farmaco distribuito dall’ospedale non è operata né dal medico, né dal paziente: il farmaco è quello risultato aggiudicatario all’esito della gara a evidenza pubblica».