Ma i prodotti per covid (mascherine, guanti, gel eccetera) elencati dall’articolo 124 del decreto Rilancio, sono esenti iva o hanno iva zero? Non è un quesito da azzeccagarbugli, è invece il succo della richiesta di chiarimento che Federfarma ha inviato ieri all’Agenzia delle Entrate per sbrogliare uno dei dilemmi più pressanti del decreto legge, in vigore da martedì: il comma 2, che «esenta» dall’iva i prodotti elencati al comma precedente, detta una vera e propria esenzione in senso “tecnico” o piuttosto – trattandosi di operazione che rimane comunque imponibile – non fa altro che introdurre su questi stessi prodotti un’aliquota iva pari a zero?
Il dubbio, spiega la Federazione, discende da quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna l’articolo 124, dove l’esenzione di cui parla il comma 2 «è interpretata come aliquota zero». Dato che la quasi totalità delle farmacie applica il metodo della ventilazione dei corrispettivi per la liquidazione dell’iva, osserva Federfarma, una risposta delle Entrate che confermasse a tale lettura eviterebbe ai titolari «modifiche degli attuali comportamenti, in quanto si continuerà a corrispondere la relativa imposta in base alle fatture di acquisto», con i beni indicati dal comma 1 assoggettati all’aliquota zero sino al termine del periodo transitorio 19 maggio-31 dicembre 2020.
La richiesta di chiarimento, conclude il sindacato, riveste carattere di urgenza «per il fatto che le farmacie sono chiamate a operare con la doverosa sollecitudine nei confronti della popolazione» e perché sulla questione «sussistono anche difformi interpretazioni, apparse sulla stampa specializzata, che rischiano di lasciare nell’incertezza gli operatori sanitari sul territorio».