E’ improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso con cui Federfarma aveva impugnato la Determinazione dell’Aifa datata 16 febbraio 2021, che decretava la rimozione d’ufficio dalla lista di trasparenza degli equivalenti e degli originator con prezzo uguale tra loro. Questo perché la disposizione dell’Agenzia del farmaco, dannosa per le aziende produttrici ma anche per le farmacie, è già stata annullata da diverse decisioni della giustizia amministrativa. E’ quanto afferma il Tar Lazio nella sentenza pubblicata l’altro ieri (4 aprile) che dovrebbe chiudere definitivamente il contenzioso aperto dal contestato provvedimento dell’Aifa di un anno fa.
La determinazione, in sintesi, stabiliva che «nel caso in cui all’interno di un gruppo di trasparenza (ossia le liste che ricomprendono gli equivalenti uguali per principio attivo e per unità posologiche, ndr) non si rilevi un differenziale di prezzo tra i medicinali inclusi e il prezzo di riferimento, il gruppo stesso è rimosso d’ufficio dalla lista di trasparenza e il medicinale viene rimborsato integralmente dal Servizio sanitario nazionale». La rimozione, avvertiva l’Aifa, non inficia la sostituibilità tra i farmaci compresi nel gruppo, che rimane confermata nonostante l’esclusione dalla lista di trasparenza; decadono invece le riduzioni di legge previste normalmente per gli equivalenti, ossia l’esenzione dallo sconto dell’1% sul prezzo ex factory per le aziende produttrici e l’8% di margine che la legge 39/2009 (decreto Abruzzo) riserva alla libera contrattazione tra grossisti e farmacisti.
Per tale motivo Federfarma aveva impugnato la determinazione davanti al Tar Lazio ma – come detto – il ricorso è diventato improcedibile perché nel frattempo sono arrivati a sentenza altri procedimenti (13304/2021, 28/2022, 29/2022, 31/2022 e 1092/2022) che già hanno portato all’annullamento della disposizione. L’agenzia del farmaco» è in sintesi la motivazione che ritorna nelle sentenze citate «ha rimosso dalla lista di trasparenza i farmaci aventi un prezzo allineato a quello di riferimento e li ha inseriti in un elenco separato non previsto dalla normativa vigente, pregiudicando in assenza di copertura normativa la possibilità di usufruire dei benefici previsti dall’ordinamento giuridico in favore dei farmaci inseriti in lista di trasparenza».