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Farmacia dei servizi, dal ddl Semplificazioni al decreto liste d’attesa

25 Maggio 2024

Finiscono nella bozza di decreto legge sulle liste d’attesa, approntato dal ministero della Salute per una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri (forse il 3 giugno), le norme sulla farmacia dei servizi che erano nel ddl Semplificazioni varato a fine marzo dal governo e ora in “lista d’attesa” (è proprio il caso di dirlo) davanti alle Camere. Il provvedimento era stato annunciato dal ministro Schillaci soltanto pochi giorni fa, dal palco dell’ottava edizione di “Healthcare Talk – Rinnovare il Sistema Salute”, il convegno organizzato da Rcs Academy in collaborazione con il Corriere della Sera e il Corriere Salute: «Stiamo preparando un decreto legge che vuole finalmente affrontare il problema delle liste di attesa» aveva detto «ma prima dobbiamo disporre di dati reali: oggi si sente dire che per fare un certo esame ci vuole un anno e mezzo, ma in Italia non abbiamo una vera anagrafe centralizzata che ci fa sapere regione per regione e prestazione per prestazione i veri tempi d’attesa».

A questo provvede il decreto legge, che istituisce il Sistema nazionale di governo delle liste d’attesa (Singla) con una Cabina di regia presieduta dal ministro della salute, da rappresentanti delle Regioni e da funzionari e agenzie del comparto (Agenas e Istituto superiore di sanità, per esempio). La cabina di regia elabora il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, che definisce gli indirizzi cui dovranno attenersi le regioni per i loro interventi, mentre all’Agenas spetterà il monitoraggio dei tempi di attesa attraverso la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, che si interfaccerà con le piattaforme delle singole regioni. Ai fini del monitoraggio, specifica il decreto, sarà indispensabile «l’utilizzo di strumenti dematerializzati e interoperabili» per la prescrizione delle prestazioni, con indicazione del quesito diagnostico e della priorità in base a criteri standardizzati (e non più lasciati alle singole regioni).

Le norme che riguardano la farmacia dei servizi sono raccolte all’articolo 17 della bozza di decreto, che di fatto è un “copia e incolla” del ddl Semplificazioni di fine marzo: al comma 1 torna la modifica al d.lgs 153/2009 che sostituisce la frase «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci della distribuzione diretta» con «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale» ed elimina il requisito dell’autocontrollo per le prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere effettuate in farmacia.

Invariate anche le disposizioni che estendono le somministrazioni in farmacia a tutte le vaccinazioni previste dal Piano nazionale (previa formazione del farmacista) e introducono nuovi servizi come il test per l’an5tibiotico-resistenza e la scelta e revoca del medico.

Tornano, infine, anche le disposizioni sull’uso di locali distaccati per la fornitura dei servizi e il ricorso a contratti di rete per sfruttare lo stesso locale in più farmacie. Confermate anche le norme che impongono l’apposizione della croce verde e di un’insegna recante la dicitura “farmacia dei servizi”. Secondo Quotidiano Sanità, prima dell’approvazione occorrerà un chiarimento con il ministero delle Finanze sulla copertura economica.