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Farmacia dei servizi, il Tar annulla accordo Campania su locali esterni

16 Novembre 2024

Le norme che regolano la farmacia dei servizi non celano alcuna strategia diretta a «trasformare fittiziamente le farmacie in veri e propri poliambulatori liberalizzati, capaci di erogare una vastissima gamma di differenti prestazioni sulla base di regole semplificate rispetto a quelle vigenti per le strutture ambulatoriali accreditate». Sussiste piuttosto un «obiettivo semplificatorio, legittimamente e lodevolmente perseguito», che il legislatore ha rigorosamente limitato a «prestazioni di autocontrollo per le quali non è giustificato il ricorso a una struttura sanitaria qualificata». È quanto scrive il Tar Campania nella sentenza, pubblicata ieri, che accoglie soltanto nella parte riguardante l’uso di locali esterni il ricorso della Federazione nazionale degli ordini dei biologi (Fnob) contro l’Accordo del 2023 tra Regione campana, Federfarma e Assofarm per la sperimentazione della farmacia dei servizi.

Le tesi sostenute dalla Fnob sono le stesse che già avevano motivato un altro ricorso, quello davanti al Tar Sicilia che a settembre era arrivato a conclusioni non molto dissimili. Per la Federazione, in sostanza, la delibera regionale del dicembre 2023 che recepiva l’accordo sulla farmacia dei servizi sarebbe «lesiva delle prerogative dei biologi» riguardo a platea degli assistibili dalle farmacie, possibilità di effettuare prelievo di  sangue capillare, utilizzo di locali separati dalla sede della farmacia, tariffe praticate.

A parte la questione dei locali separati, il Tar Campania respinge tutte le osservazioni dei ricorrenti. In particolare, scrivono i giudici, è da confutare l’accusa che dietro alla farmacia dei servizi ci sia l’obiettivo di «trasformare fittiziamente le farmacie in veri e propri poliambulatori liberalizzati»: la farmacia resta a tutti gli effetti «una struttura aziendale che svolge attività meramente commerciale di acquisto e rivendita di prodotti farmaceutici e che neppure in via residuale svolge attività di diagnosi e terapia medica»; tutt’al più, le è consentito fornire un «aiuto materiale nell’utilizzo di prestazioni terapeutiche che di regola il paziente deve  essere in grado di gestire da solo».

Come detto, il Tar accoglie il ricorso della Fnob soltanto nella parte in cui chiama in causa l’allegato 6 dell’accordo, relativo all’uso di locali esterni per «l’effettuazione di screening oncologici». Come già i loro colleghi siciliani, anche i giudici campani fanno osservare che la normativa di riferimento, ossia il d.lgs 153/2009, consente l’uso di locali esterni soltanto per vaccinazioni e test diagnostici. Per le altre prestazioni, quindi, vale ancora quanto disposto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010, laddove stabilisce che «le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti».  Vero che il ddl Semplificazioni, licenziato dal Governo nella scorsa primavera, autorizza il ricorso ad ambienti distaccati per tutte le prestazioni della farmacia dei servizi, tuttavia «tali previsioni non si sono tradotte in norme di legge». E comunque, ricordano i giudici, il disegno di legge subordina l’uso di locali esterni «alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente, che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali», mentre l’accordo regionale accetta una semplice comunicazione da parte della farmacia.