Appare allo stato «priva di base normativa» la nota dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia del 14 maggio scorso che autorizza le farmacie a erogare prestazioni sanitarie a carico del Ssn in locali separati da quelli dove sono ubicate. È quanto si legge nell’ordinanza, pubblicata ieri, con la quale il Tar Sicilia ha accolto solo parzialmente la richiesta di sospensiva che accompagnava il ricorso del Cimest (Coordinamento intersindacale medicina specialistica del territorio) e di una decina di laboratori fisioterapici contro le disposizioni regionali sulla sperimentazione siciliana della farmacia dei servizi.
Nel mirino dei ricorrenti, in particolare, c’erano due note dell’assessorato alla Salute: la prima, datata 10 novembre 2023, autorizzava con decorrenza dal primo dicembre successivo la sperimentazione stabilita di cui alla Legge finanziaria 205/2017 (e Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019); la seconda, del 14 maggio scorso, dettava la procedura con cui le farmacie potevano chiedere l’autorizzazione a erogare servizi nei locali esterni e a offrire prestazioni come telemedicina (holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria), indagini strumentali e altro.
Nell’ordinanza il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sulla prima delle due note regionali, in quanto la disposizione «si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.lgs 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi». Per i giudici, dunque, la richiesta è priva del «necessario fumus boni iuris», formula utilizzata dalla giustizia amministrativa per quei casi dove l’efficacia della norma impugnata viene sospesa in attesa del giudizio di merito per evitare che nel frattempo il ricorrente rischi di vedere pregiudicata la tutela del diritto reclamato.
Al contrario, i giudici siciliani hanno accolto la richiesta di sospensiva sulla seconda nota dell’assessorato, relativa ai locali esterni «separati da quelli ove è ubicata la farmacia»: la disposizione, scrive il Tar, «appare allo stato priva di base normativa», perché con tale nota l’Assessorato regionale «ha inteso adeguarsi al ddl Semplificazioni» approvato dal Governo a marzo ma ancora in attesa di conversione da parte delle Camere; in altri termini, la Regione «ha anticipato la normativa di semplificazione che, come noto, è da ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione delle prestazioni essenziali».
La nota regionale del 14 maggio, continua il Tar, richiama l’articolo 1 del d.lgs 153/2009, in cui si prevede che nell’ambito della cosiddetta farmacia dei servizi possano essere erogati «servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti» come le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare, i vaccini anti-covid e i tamponi. Soltanto in questi ultimi due casi, rimarcano i giudici, è attualmente consentito alle farmacie di utilizzare «aree, locali o strutture anche esterne», perché così prescrive – sempre all’articolo 1 – il decreto legislativo sulla farmacia dei servizi.
«Ritenuto sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile», il Tar ha quindi accolto l’istanza cautelare in attesa della trattazione della causa, già calendarizzata per il prossimo 14 gennaio.
A stretto giro di posta i primi commenti: «La decisione del Tar Sicilia» osserva in un comunicato Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap «accoglie le istanze formulate dalle associazioni di categoria e stabilisce chiaramente che, in assenza di una idonea base normativa, le amministrazioni regionali non possono emanare provvedimenti che consentano alle farmacie di erogare nuovi servizi e prestazioni aggiuntive in locali separati da quelli dove è ubicata la farmacia stessa. Siamo certi che il pronunciamento del giudice amministrativo, che riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell’agire amministrativo, sia tenuto in debita considerazione da parte di tutte le autorità competenti in materia».
«L’effetto della pronuncia del Tar Sicilia è facilmente riassumibile» è invece la lettura dell’ordinanza arrivata ieri da Federfarma «le farmacie continueranno a erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della farmacia dei servizi, così come richiesti dalla Regione Sicilia e come previsto dal decreto legislativo 153/2009 (dalle analisi di prima istanza all’elettrocardiogramma, dall’holter pressorio all’holter cardiaco, dalla spirometria ai prelievi di sangue capillare). Quelle stesse farmacie potranno continuare a eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in aree, locali o strutture esterni, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, come testualmente stabilisce la Legge (articolo 1, comma 2, lettera e-quater del d.lgs 153/2009)».
«La pronuncia del Tar Sicilia» è infine il commento della Fofi «ribadisce la piena legittimità del farmacista a eseguire, nei locali della farmacia, tutte le prestazioni sanitarie della farmacia dei servizi nell’ambito del quadro normativo tracciato dal D.lgs 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi. Si riafferma, inoltre, la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in aree esterne alla farmacia, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza degli utenti. Nessun fraintendimento, dunque, rispetto alla legittimità e al valore dei servizi erogati dai farmacisti di comunità a favore dei cittadini, che muovono dall’esigenza prioritaria di potenziare la sanità sul territorio per garantire il massimo livello di efficienza e capillarità nell’accesso alle prestazioni sanitarie».