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Farmacia dei servizi, un’analisi delle ultime sentenze del Tar Sicilia

29 Aprile 2025

Anche se sulla stampa biologi e laboratori vanno dicendo il contrario (e non si capisce perché Federfarma non replichi), le cinque sentenze del Tar Sicilia del 22 aprile scorso che intervengono in materia di farmacia dei servizi rappresentano un importante successo per i farmacisti titolari, perché rigettano una dopo l’altra tutte le recriminazioni della cosiddetta sanità privata sul “doppio peso” che avrebbe utilizzato il legislatore nel normare i servizi in farmacia.

A parte l’uso di locali esterni, infatti, i giudici siciliani promuovono tutte le disposizioni emanate dalla Regione sulla base dell’assunto centrale che non c’è equiparabilità tra i servizi offerti dalle farmacie e quelli erogati dalle strutture sanitarie accreditate.

Secondo il collegio, infatti, il presupposto su cui si fondano le doglianze dei ricorrenti – cioè la comparabilità tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate – è errato. La sentenza osserva infatti che «numerose sono le differenze tra le farmacie e gli ambulatori specialistici», a cominciare dalla diversa natura dei servizi offerti e dal differente ruolo istituzionale.

In particolare, i giudici rilevano che le farmacie svolgono «servizi a forte valenza socio-sanitaria», così come previsto dall’articolo 11 della legge 69/2009 e dal d.lgs 153/2009, mentre gli ambulatori sono autorizzati all’erogazione di «attività sanitarie» ai sensi dell’articolo 8-bis del d.lgs. 502/1992. Questo discrimine è essenziale: i servizi delle farmacie si inseriscono nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione e dell’autocontrollo, senza sfociare nella diagnosi o nel trattamento medico, prerogativa esclusiva delle strutture sanitarie.

Il Tar, poi, dedica ampio spazio alla ricostruzione della posizione giuridica della farmacia nel nostro ordinamento. Essa è qualificata come «segmento di diretta articolazione del Servizio sanitario nazionale», sottoposta a precisi obblighi di servizio pubblico e parte integrante del sistema di assistenza farmaceutica previsto tra i livelli essenziali di assistenza. Negli anni la farmacia ha subito una profonda evoluzione: «da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute». Le funzioni di telemedicina, autocontrollo e supporto all’aderenza terapeutica che la farmacia dei servizi oggi assolve si inseriscono pienamente in questa logica.

Rispetto ai centri medici e diagnostici privati, le farmacie non erogano prestazioni di diagnosi o trattamento, ma piuttosto servizi di supporto e monitoraggio: test di autocontrollo (come glicemia o colesterolo), misurazioni strumentali (spirometria, holter cardiaco in telemedicina) o somministrazione di vaccini.

Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza, «la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori», dal momento che i test di autodiagnosi erano già da tempo diffusi tra la popolazione. Di conseguenza, il diverso regime autorizzativo rispetto alle strutture sanitarie è giustificato dalla natura diversa dei servizi e dalla finalità di prossimità e accessibilità al cittadino.

Il Tar Sicilia ribadisce, infine, che le prestazioni erogate dalle farmacie nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi non violano né i princìpi della concorrenza né quelli di tutela della salute. Al contrario, favoriscono l’obiettivo, riconosciuto a livello nazionale, di rafforzare l’integrazione territoriale dell’assistenza sanitaria e di avvicinare il cittadino a prestazioni di base e a supporto della medicina generale.