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Farmacie aggiuntive nei centri commerciali, una sentenza che farà discutere

12 Marzo 2025

Le disposizioni dettate dall’articolo 1-bis della legge 475/1968 riguardo all’istituzione di farmacie aggiuntive (con prelazione da parte dei comuni) nei centri commerciali di grande superficie, possono essere legittimamente estese a tutti i “format” del retail che le Regioni assimilano, quanto a disciplina, a un centro commerciale o a una grande struttura di vendita. È il principio dettato dalla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una farmacia di Montevarchi (in provincia di Arezzo) contro la delibera regionale che nel 2016 aveva autorizzato il Comune a istituire una farmacia aggiuntiva nel “centro commerciale naturale” di Montevarchi Nord.

Istituiti dalla Legge regionale 28/2005, i centri commerciali naturali sono «luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni». In altre parole, come scritto dal Tar nella sentenza di primo grado (appellata dalla farmacia), per centro commerciale naturale si intende «un’aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate».

Nel proprio ricorso, la farmacia aveva contestato le considerazioni del Tar sull’equiparabilità dei “centri commerciali naturali” istituiti dalla legge toscana e la nozione di centro commerciale di cui alla legge 475/68, in quanto «le norme che attengono ai criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche costituiscono norme di principio inderogabili dalla normativa regionale», dunque l’istituzione di farmacie aggiuntive può avvenire soltanto nei centri commerciali o nelle grandi strutture di vendita che rientrano nella definizione classica sui la 475/68 fa riferimento. In aggiunta, aveva osservato ancora la ricorrente, la struttura selezionata dal comune per ospitare la nuova farmacia, l’Unicoop.fi, dista meno di 1.500 metri dalla farmacia più vicina, dunque non soddisfa uno dei requisiti richiesti dalla legge per l’istituzione della sede aggiuntiva.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato. Per quanto concerne l’applicabilità delle disposizioni ex articolo 1-bis della 475/68 al “format” del centro commerciale naturale, i giudici ricordano che la finalità di tale norma è quella di «garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse e ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato». In questa logica, dunque, «non c’è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione. L’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua ratio non viene elusa ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l’efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l’espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un’utenza mobile costituita sia da residenti, sia da persone non residenti nel Comune interessato». Senza contare, aggiunge il Consiglio di Stato, che «a norma dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione la materia del commercio, non essendo ricompresa tra quelle riservate alla legislazione dello Stato, rientra nella competenza legislativa delle Regioni».

Quanto ai rilievi sulla distanza minima dei 1.500 metri, infine, i giudici di appello osservano che il ricorrente fa riferimento alla distanza che da soglia a soglia divide Unicoop.fi da due farmacie comunali, le quali tuttavia non hanno presentato ricorso; invece, la distanza del centro commerciale dall’esercizio dell’interessato supera i 1.800 metri.