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Farmacie di capitale, Tar: incompatibilità anche per società controllanti

10 Febbraio 2021

La presenza di un medico nel consiglio di amministrazione della società che a sua volta controlla un’altra società titolare di farmacia concretizza quel «potenziale conflitto di interessi» che le incompatibilità previste dal Tuls del 1934 e dalla legge 362 del ‘91 mirano a prevenire. E’ quanto scrive il Tar Marche nella sentenza, pubblicata ieri, che accoglie i ricorsi con cui Federfarma e Ordine dei farmacisti avevano impugnato la cessione a una società di capitali della farmacia comunale numero 1 di Ascoli Piceno.

Il contenzioso scaturisce dall’asta pubblica che, tra l’autunno e l’inverno del 2018, porta alla dismissione di due farmacie pubbliche, la 1 e la 4. La prima viene assegnata alla San Marco srl, società che ha per socio unico un’altra società di capitali, la Casa di cura Villa San Marco, proprietaria di una clinica privata nel capoluogo marchigiano. Comune e Asur (l’Azienda sanitaria unica delle Marche) non ravvisano nei nuovi proprietari profili di incompatibilità, Federfarma e Ordine dei farmacisti (livelli nazionali e provinciali) invece sì e dopo un ricorso straordinario alla presidenza della Repubblica – causa decorrenza dei termini – portano la questione davanti al Tar regionale.

La sentenza pubblicata ieri dà ragione ai ricorrenti: «La giurisprudenza anche comunitaria» scrivono i giudici «ha chiarito in più occasioni che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico che ha come principale scopo quello di garantire ai cittadini un accesso ai farmaci sicuro e di qualità» e in tale contesto «uno degli aspetti che il legislatore ha provveduto a disciplinare è appunto quello relativo al regime delle incompatibilità della professione di farmacista con altre professioni o arti sanitarie».

In particolare, continua il Tribunale, «l’incompatibilità della professione medica con quella di farmacista è posta dall’ordinamento a presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interessi». Le stesse preoccupazioni ritornano nella legge 124/2017 che ha aperto la titolarità al capitale, dove sono state introdotte nuove forme di incompatibilità oppure sono state estese quelle già previste per i singoli farmacisti. In altri termini, osservano i giudici, il legislatore da un lato «ha voluto dotare le farmacie di una solida base economico-finanziaria, sempre in vista dell’ottimale assistenza farmaceutica quale attività di servizio pubblico», ma dall’altro ha comunque conservato «l’indipendenza della professione di farmacista rispetto ad altre professioni sanitarie».

In quest’ottica, scrive il Tar, hanno ragione i ricorrenti a sostenere che le verifiche di Comune e Asur sul rispetto delle incompatibilità di legge «avrebbe dovuto essere condotta non solo sulla società titolare della farmacia ma anche sulla società Villa San Marco che della prima è socio unico». Anche perché dalla documentazione esaminata emerge tra le due srl una «stretta connessione»: entrambe hanno sede allo stesso indirizzo e il presidente del cda di Villa San Marco è amministratore unico della San Marco.

La società Villa San Marco, inoltre, svolge attività medica, eroga servizi di diagnosi e cura e gestisce ad Ascoli una casa di cura e un ambulatorio medico; tra i componenti del suo consiglio di amministrazione siede «almeno un medico iscritto all’Albo ed è pacifico che detta società sia l’unico socio della San Marco srl, alla quale è stata affidata la gestione della farmacia».

Queste evidenze, conclude il Tar, avrebbero dovuto convincere Comune e Asur a revocare la cessione: «La partecipazione di un medico a un organismo (come un consiglio di amministrazione, ndr) cui spetta la gestione della società che a sua volta è socio unico di società titolare di farmacia, non esclude quella commistione che può dar vita a un potenziale conflitto di interessi». Anche perché altrimenti, è la riflessione finale del Tar, «si rischierebbe un vulnus alla disciplina sulle incompatibilità: grazie alla costituzione di una società a parte, un’altra società in posizione di controllo ovvero i suoi soci medici potrebbero continuare a svolgere attività medico-sanitaria e al contempo acquisire farmacie, eludendo la ratio sottesa a tutto il sistema delle incompatibilità».