È legittima la nota della Regione Piemonte del gennaio 2019 che includeva dpc e integrativa nel computo del fatturato Ssn per l’anno precedente ai fini dell’accesso alle agevolazioni di legge da parte delle piccole farmacie. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza – pubblicata il 22 gennaio scorso – con cui il Tar Piemonte ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato tre anni orsono da Federfarma regionale per contestare la nota dell’assessorato alla Sanità.
La vicenda discende dal famoso parere del ministero della Salute del gennaio 2018, che raccomandava alle Regioni di escludere dal fatturato in regime di convenzione le quote di compartecipazione versate dagli assistiti, gli sconti al Servizio sanitario, i compensi per la dpc e quelli per l’integrativa. A sostegno delle proprie tesi i tecnici del Ministero citavano diverse sentenze e alcuni interventi del Consiglio di Stato ma, come si ricorderà, alcune Regioni decisero di non recepire il parere.
Tra queste, appunto, la Regione Piemonte, che in una nota del febbraio 2018 (poi ribadita nel gennaio 2019) contestava l’invito del dicastero e confermava per il computo del fatturato Ssn delle farmacie le precedenti modalità regionali: «il fatturato in questione è quello risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico di tutti i prodotti dispensati dalla farmacie per conto del Ssm, al netto dell’iva, compresa la remunerazione al netto iva per il servizio svolto dalle farmacie convenzionate per l’attività di distribuzione per conto dei farmaci e dei prodotti di assistenza integrativa».
Contro tale nota aveva presentato ricorso Federfarma Piemonte, ma nella sentenza depositata la settimana scorsa il Tar lo ha accolto soltanto in parte: è corretto, scrivono i giudici, laddove sostiene «che non concorrano a formare il fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 40, della legge 662/96 né i ticket né gli sconti incondizionati imposti dalla legge», non è invece condivisibile dove «contesta la nota del 17 gennaio 2019 nella parte in cui include nel fatturato annuo sia il servizio svolto dalle farmacie convenzionate per l’attività di distribuzione per conto sia la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici».
Da notare che l’effetto della sentenza riguarda soltanto fatturati e conseguenti agevolazioni alle piccole farmacie soltanto per il 208. Dall’anno successivo, infatti, è in vigore la disposizione della Legge di Bilancio per il 2019 che ha uniformato le modalità di computo del fatturato Ssn superando difformità e casistiche regionali. E confermando l’inclusione nel computo di dpc e integrativa.