La disposizione della Legge sulla concorrenza che consente anche alle farmacie di fornire i farmaci di fascia H alle case di cura e alle strutture sanitarie rappresenta a tutti gli effetti una «eccezione» alla norma che impone al farmacista di rivendere soltanto al pubblico, ma non altera «il sistema della filiera di distribuzione del farmaco» né apre la porta alla figura del cosiddetto «farmacista-grossista». E’ quanto recita il parere con cui il ministero della Salute ha risposto nei giorni scorsi alla richiesta di pronunciamento inviata l’8 gennaio da Assogenerici, l’associazione che rappresenta i produttori di “off patent”. Il quesito fa riferimento all’articolo 1, comma 162, della 124/2017, ossia la Legge sulla concorrenza. Il provvedimento, introdotto a suo tempo al Senato (da un emendamento a firma Mandelli, D’Ambrosio Lettieri, Pelino, Rizzotti, Piccinelli) modifica l’articolo 92, comma 4, del d.lgs 219/2006 disponendo che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero «sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono, ovvero alle farmacie». In sostanza, traduce il Ministero, se prima la fornitura dei farmaci di fascia H alle strutture sanitarie autorizzate a impiegarli era consentita soltanto a produttori e grossisti, ora la legge permette «che la fornitura medesima avvenga anche tramite le farmacie». Le quali, a loro volta, «li acquisiscono dai grossisti o dai produttori».
Sulla destinazione finale di tali medicinali, continua il parere del dicastero, non ci possono essere dubbi poiché si sta parlando di farmaci che sulla confezione recano la scritta “Uso riservato agli ospedali”. In altri termini, i farmacisti titolari non potranno rivenderli che alle strutture sanitarie, perché la dispensazione al pubblico è vietata e per praticare vendite all’ingrosso serve l’autorizzazione ex articolo 100.
Sul punto, in particolare, il Ministero è molto chiaro: la disposizione dettata dalla Legge sulla concorrenza non fa venir meno le norme che impongono a chi vuole fare attività all’ingrosso di conseguire l’autorizzazione regionale, né fanno nascere un «tertium genus» tra rivenditore e distributore che il Ministero chiama eloquentemente «farmacista grossista». Vero è piuttosto, che il legislatore «dispone comunque un’eccezione all’obbligo del farmacista di vendere farmaci solo al pubblico».