Spetta oggi al Comune istituire sedi in deroga (cioè prive del quorum di legge) ai sensi dell’articolo 104 del Tullss che autorizza l’apertura eccezionale di nuove farmacie nei centri con meno di 12.500 abitanti per particolari esigenze legate a condizioni topografiche e di viabilità, purché nel rispetto della distanza di almeno 3.000 metri dagli altri esercizi. E’ quanto stabilisce la sentenza 6998/2019 del Consiglio di Stato: le disposizioni precedenti alla Riforma Monti che assegnavano la competenza pianificatoria delle farmacie alle Regioni – è il senso dell’intervento del Collegio – devono ritenersi superate a favore di una lettura “evolutiva” delle stesse. La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, è la tesi dei giudici amministrativi d’appello, risponderebbe all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, perché i Comuni sarebbero «più capaci» di cogliere gli effettivi bisogni della collettività locale essendo «un livello di governo più prossimo ai cittadini».
Dunque, fatta eccezione per quei casi di esplicito richiamo della competenza regionale (come l’istituzione di farmacie in deroga all’interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti eccetera), viene nettamente esclusa una residua competenza della Regione, in quanto «la localizzazione delle sedi è da ritenersi principio fondamentale della materia ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione».
Tradotto in altri termini, il legislatore statale ha stabilito una regola fondamentale che non può essere derogata neppure dalle leggi regionali: la localizzazione delle sedi spetta esclusivamente al Comune. Si tratta di una novità che va ad aggiungersi alle competenze comunali in tema di pianificazione del servizio farmaceutico e che si allinea all’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva al decreto Monti, con il quale è stata attribuito ai Comuni il potere di istituire le farmacie come pure quello di disporne il trasferimento/decentramento (Cgars 316/2019).
Merita, infine, un cenno anche il riferimento al rispetto della distanza di 3.000 metri in applicazione dell’articolo 104 del Tullss. In coerenza con l’orientamento comunitario (Corte di Giustizia Ue, 570/2010) si ammette l’apertura di una farmacia a distanza inferiore da quella minima ogni volta che «la regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico». Questo perché le norme in materia non avrebebro per obiettivo quello di «evitare la proliferazione delle farmacie» o a «salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio», quanto piuttosto assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggior tutela della salute dei cittadini.
Se nulla si può ovviamente dire sulla necessità di tutelare la salute dei cittadini, è anche legittimo auspicare che il potere di pianificazione territoriale rimesso ai Comuni venga sempre esercitato con la massima correttezza, senza che la parcellizzazione di tale pianificazione impedisca un’ordinata copertura di tutto il territorio regionale scevra da interessi diversi a volte anche faziosi.
Avv. Silvia Stefania Cosmo