I Comuni non possono negare la realizzazione di stalli per il carico e lo scarico dei medicinali – così come quelli riservati ai disabili – davanti alle farmacie, se non motivando il diniego con impedimenti oggettivi e documentati. È quanto stabilisce l’ordinanza dell’11 aprile scorso del Tar del Lazio, che si inserisce in una giurisprudenza ancora non uniforme ma che registra un crescente contenzioso tra titolari e amministrazioni locali.
La pronuncia arriva su istanza di un farmacista romano, a cui il Comune aveva negato la possibilità di realizzare aree di sosta in prossimità della farmacia, richiamandosi genericamente alla «conformazione dei luoghi» su via Portuense. Una motivazione che il Tar ha ritenuto inaccettabilmente vaga e priva di elementi fattuali ostativi. Come si legge nell’ordinanza, infatti, «il Comune non ha indicato in alcun modo elementi concreti che impediscano l’accoglimento dell’istanza», ignorando peraltro le ricadute che una simile decisione può avere sull’approvvigionamento dei farmaci, in particolare quelli salvavita.
Per il Collegio, quindi, l’accessibilità alla farmacia e la possibilità di effettuare in sicurezza e senza intralci il carico e scarico dei medicinali non rappresentano un’agevolazione, ma una necessità funzionale all’esercizio del servizio pubblico che la farmacia assicura. Di qui l’ordine cautelare all’amministrazione capitolina di riesaminare la domanda entro trenta giorni, valutando le ragioni esposte dal titolare e individuando possibili soluzioni alternative, anche nelle more del giudizio.
Come ricorda il sito Diritto del Farmaco, che dà notizia dell’ordinanza, il tema della disponibilità degli stalli davanti alle farmacie è oggetto di un’attenzione crescente da parte della giurisprudenza amministrativa. Se da un lato il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 maggio 2024, ha escluso che il farmacista abbia un diritto soggettivo a ottenere parcheggi per i propri clienti, dall’altro ordinanze come quella del Tar Roma (o quella del Tar Firenze del 14 giugno 2024, o ancora la sentenza del Tar Catania dell’11 novembre 2024) si muovono nella direzione opposta, sottolineando l’obbligo dell’ente locale di garantire soluzioni concrete, in assenza di impedimenti oggettivi.
La questione è tutt’altro che secondaria, soprattutto nelle aree urbane ad alta densità di traffico e sosta, dove l’assenza di stalli può diventare un ostacolo sostanziale al funzionamento della farmacia. In questo contesto, l’ordinanza dell’11 aprile rappresenta un precedente significativo, perché sembra delineare un principio: quando l’interesse pubblico alla salute è in gioco, il Comune non può trincerarsi dietro giustificazioni generiche. Deve cercare e proporre soluzioni.