Da ieri, niente più iva fino al 31 dicembre 2020 su mascherine (chirurgiche e ffp), guanti (in lattice, vinile e nitrile), visiere e occhiali protettivi, detergenti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzioni idroalcoliche e parecchio altro ancora. E’ quanto dispone il decreto legge 34/2020 (cosiddetto Rilancio), firmato ieri dal Capo dello Stato, pubblicato immediatamente a ruota sulla Gazzetta ufficiale e già in vigore. Nessuna novità rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sull’articolo di maggiore interesse per le farmacie, il 124, che tratta appunto di iva su mascherine e «beni necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica». Il testo, al riguardo, detta due diverse disposizioni: per cominciare, aggiunge all’elenco dei «beni e servizi assoggettati all’aliquota del 5%» che accompagna il dpr 633/72 una corposa lista di prodotti, che oltre ai presidi già citati in apertura comprende ventilatori polmonari per terapia intensiva; pompe infusionali per farmaci, caschi per ventilazione, ecotomografo portatile, elettrocardiografo, calzari e soprascarpe, strumentazione diagnostica per covid-19; tamponi per analisi cliniche, provette sterili. In aggiunta, decreta che le cessioni di tali beni «effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti da iva, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, sempre del dpr 633/72».
In vigore da ieri, la disposizione dovrebbe trovare applicazione già con le prossime forniture di mascherine della Protezione civile. Ieri, il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e sigle dei distributori (Adf e Federfarma Servizi) hanno firmato l’intesa che aggiunge altri 20 milioni di mascherine ai 10 già promessi dallo stesso Arcuri con l’addendum del 13 maggio: 5 milioni sono stati già consegnati lunedì alle farmacie, altri 5 hanno ricevuto ieri luce verde per la distribuzione da parte dei grossisti, secondo fonti da Federfarma Servizi 5 milioni ancora potrebbero arrivare già per la fine della settimana. Attenzione però a non fare confusione: il decreto azzera l’iva sino a fine anno sulle mascherine chirurgiche e sulle ffp2 e 3, l’accordo con il commissario Arcuri impone il prezzo massimo di 0,50 centesimi (ormai senza aggiunta dell’iva) soltanto sulle chirurgiche.
Dal testo definitivo del decreto, intanto, arrivano conferme anche alle anticipazioni dei giorni scorsi sul blocco dei pignoramenti. La disposizione slitta all’articolo 117 ma i contenuti non mutano: «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del covid-19 e assicurare al Ssn la liquidità necessaria» recita il comma 4 «nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020».
Nessuna novità neanche dalle altre misure impartite dal decreto in tema di Sanità: all’articolo 1 viene confermato il finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per il contratto dei medici di familia (a valere sull’indennità per l’infermiere di studio); agli articolo 8 e 9 resta la proroga della validità di ricette rrl-rnrl e dei Piani terapeutici; all’articolo 10 le iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici e infermieri vengono estese ai parenti di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari, all’articolo 11 rimangono le disposizioni dirette ad accelerare la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico.
Degno di nota, infine, l’articolo 265 con le disposizioni finanziarie per la copertura degli interventi. Al comma 4, si dispone l’incremento di 500 milioni di euro per il Fondo sanitario 2021, 1.500 milioni per il 2022 e altri mille milioni per gli esercizi compresi tra il 2023 e il 2031. A questi incrementi va aggiunto quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 1, che aggiunge 1,2 miliardi di euro al Fondo sanitario per il 2020.