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Incompatibilità e capitale, gli strani emendamenti bocciati alla Camera

3 Aprile 2025

Vita breve ma intensa per l’oscuro emendamento a un ddl di conversione (attualmente all’esame della Camera dei deputati) che, non fosse stato bocciato per incompatibilità del testo, avrebbe riscritto in senso decisamente più “lasco” le incompatibilità dettate dalla legge 362/91su proprietà e titolarità delle farmacie. Ad accendere i fari sul mancato “blitz” un articolo del settimanale L’Espresso: in questi giorni, spiega la rivista, le commissioni Affari costituzionali e Lavoro stanno lavorando (riunite) sul disegno di legge che deve convertire il decreto del governo 25/2025 contenente «disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Tra i numerosi emendamenti presentati dai gruppi e pubblicati lunedì scorso, ne figurano due – 9.010 e 9.011 – che si distinguono per non avere alcuna attinenza con la materia del ddl, perché trattano di farmacie.

L’obiettivo delle due proposte di modifica, infatti, è quello di riscrivere gli articoli 7 e 8 della 362/91, che per l’appunto si occupano di titolarità e gestione (delle farmacie) e di incompatibilità. Il bersaglio principale è il comma 2 dell’articolo 7, dove si dispone che «le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia privata hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e la partecipazione (in veste di socio, ndr) è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica».

Come si ricorderà, su tale incompatibilità era intervenuto tre anni fa il Consiglio di Stato con una sentenza che aveva stoppato la cessione di una farmacia comunale di Ascoli Piceno alla casa di cura privata San Marco, sulla base del principio che l’incompatibilità tra titolarità della farmacia e professione medica vale anche per le persone giuridiche, «in particolare una clinica privata che esercita nei confronti dei propri assistiti la professione medica».

Ma che cosa dicono i due emendamenti-copia? In sostanza, la proposta è quella di aggiungere al comma 2 un “2-bis” che esclude dall’incompatibilità «le partecipazioni anche indirette dello Stato, di enti locali, degli altri investitori istituzionali o di investitori privati», a patto che negli organi amministrativi della società titolare di farmacia e della società partecipante siedano persone diverse e che la società partecipante «adotti un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa la fattispecie di comparaggio e affidi all’organismo di vigilanza il compito di vigilare anche sull’inesistenza di conflitti di interessi».

Non solo: i due emendamenti modificano anche il comma 2 perché specifichi che l’incompatibilità con la professione medica riguardi soltanto chi esercita la professione stessa «sul territorio nazionale». E all’articolo 8 propongono l’abrogazione del comma 1 lettera b, dove si specifica che «la partecipazione le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia privata è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia».

Come detto, i due emendamenti hanno avuto vita brevissima e sono stati bocciati dalle Commissioni per incompatibilità con il tema del decreto da convertire. Tuttavia, come scrive anche L’Espresso, il sospetto è che dietro alle due proposte di modifica (firmate da sette deputati leghisti e due di Forza Italia) ci siano “suggeritori” particolarmente interessati a una revisione del sistema delle incompatibilità. Così interessati, magari, da non scoraggiarsi e prepararsi ad altri tentativi con altri progetti di legge.