C’è il via libera dell’assemblea nazionale di Federfarma alla firma – domani in Sisac – della nuova Convenzione tra Ssn e farmacie del territorio. A dare luce verde, ieri a Roma, gli oltre 200 delegati delle rappresentanze territoriali del sindacato, che a grande maggioranza (una decina gli astenuti) hanno approvato la bozza di accordo sottoscritta il 3 dicembre al tavolo negoziale.
Perplessità sono state sollevate da alcuni delegati riguardo alla composizione delle Commissioni farmaceutiche aziendali (che scendono a quattro rappresentanti, due indicati dalle farmacie e due dall’Asl, che indica anche il presidente), all’articolo che impone soglie minime di personale commisurate al fatturato Ssn e ai requisiti richiesti per l’erogazione dei servizi. La presidenza si è impegnata a portare domani davanti alla Sisac le modifiche richieste.
Intanto, non si può non evidenziare che con il nuovo accordo finalmente i servizi in farmacia entranon ella cornice convenzionale. In effetti, il testo suddivide le disposizioni in materia in due diversi capitoli, il Titolo II – Capo III (intitolato appunto farmacia dei servizi) e l’allegato 4, dall’intestazione ancora più eloquente: Linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali.
Il Capo III, in particolare, sistematizza i servizi erogabili dalle farmacie in regime convenzionato. Per cominciare, all’articolo 18 lo schema di Convenzione specifica che «ai fini di una possibile remunerazione» tali servizi devono essere di «reale utilità» e misurabili. L’articolo 19, quindi, si occupa dei servizi di prenotazione (Cup) demandando agli accordi integrativi regionali i requisiti richiesti alle farmacie e la remunerazione.
All’articolo 20 seguono quindi le disposizioni relative a somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima istanza e seconda istanza, test diagnostici, telemedicina e dispositivi strumentali. Anche in questo caso, il testo fissa alcuni requisiti minimi cui le farmacie devono uniformarsi per l’erogazione di tali servizi, demandando agli accordi regionali le determinazioni più dettagliate (a partire dalla remunerazione, che comunque deve considerare «la tariffa prevista dal Nomenclatore della specialistica ambulatoriale vigente»). Tra i requisiti minimi richiesti nell’articolo, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise longue eccetera), dotazione minima per la gestione dell’emergenza, servizi igienici (ma non dedicati), area dedicata di cinque metri quadrati.
Seguono le prestazioni professionali di infermieri e fisioterapisti (articolo 21): anche in questo caso la bozza demanda agli accordi integrativi regionali l’indicazione di ulteriori requisiti in aggiunta a quelli regionali, che includono area dedicata di almeno 9 metri quadrati, servizi igienici «dedicati» (aggettivo che però ieri all’assemblea il presidente Cossolo ha garantito che è stato eliminato) e attrezzati per disabili, presidi medico-chirurgici correlati alle prestazioni da erogare.
All’allegato 4, come detto le linee guida nazionali: nel caso delle vaccinazioni, per esempio, viene consentita la somministrazione solo «in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco» oppure in aree esterne o ancora a farmacia chiusa. Per l’erogazione di tamponi e test che prevedono il prelievo di sangue o campione biologico, viene prescritta «l’igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione» nonché «la sanificazione degli ambienti, la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata».
Per le prestazioni di telemedicina, ancora, si richiede alle farmacie «la gestione delle proprie agende garantendo la possibilità di prenotare sia le prestazioni erogate in modalità tradizionale sia quelle a distanza», l’utilizzo di «apparecchiature certificate e con calibrazione in corso di validità e la disponibilità di connessioni per la trasmissione dei dati (a carico delle farmacie stesse).
Infine, l’allegato ribadisce le disposizioni del Capo III riguardo agli spazi: almeno cinque metri quadrati per le somministrazioni vaccinali, per l’esecuzione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o di campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo e per l’esecuzione delle prestazioni di telemedicina, almeno 9 metri quadrati per l’erogazione di prestazioni professionali da parte di infermieri e professionisti in possesso di titolo abilitante. In alternativa, è possibile eseguire i servizi stessi a farmacia chiusa oppure in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia, anche in comune tra due o più farmacie purché nel rispetto della Pianta organica.
La norma transitoria numero 3, in calce alla Convenzione, segnala che le inadempienze riguardo al mancato adeguamento delle farmacie ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III del presente Accordo, «sono applicabili decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso».