Occhiali premontati per presbiopia, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione arteriosa, penne e lancette pungidito, pannoloni, soluzioni per lenti a contatto, prodotti per dentiere, materassi ortopedici o antidecubito, cerotti, bende, garze e altro ancora. E’ l’elenco dei principali dispositivi medici che, oltre ai farmaci, mantengono dal primo gennaio la detraibilità ai fini Irpef anche se acquistati in farmacia senza carta di credito, bancomat o altre modalità di pagamento tracciabili. Il chiarimento arriva dall’ultima newsletter dello Studio Sediva e rappresenta a oggi una delle poche indicazioni cui i farmacisti titolari possono fare riferimento in attesa che Federfarma nazionale intervenga con una circolare.
Intanto le discussioni in corso sui social più frequentati dai farmacisti forniscono un indizio eloquente della confusione che regna in materia. Tutto parte dalla disposizione della Legge di Bilancio (la 160/2019) che dal 1° gennaio impone l’uso di modalità di pagamento tracciabili per le spese detraibili al 19%: mutui ipotecari per l’acquisto immobili, spese per istruzione e, ciò che più interessa alle farmacie, spese sanitarie. Da qualche giorno, così, si sono infittite le richieste dei clienti di pagare con bancomat o carta di credito, talvolta però anche per quello che invece la legge esclude dal provvedimento, ossia medicinali e dispositivi medici.
Di qui, come detto, le richieste di chiarimento lanciate da molti farmacisti, alle quali dà risposta Sediva: l’uso della moneta elettronica (oppure di bonifici bancari e postali, carte prepagate, assegni bancari o circolari) è obbligatorio soltanto per il pagamento di «servizi erogati dalla e/o nella farmacia da professionisti sanitari» ed esclusivamente «ai fini della detrazione Irpef»; se il cliente non ha tale necessità, si può continuare a pagare in contanti.
Resta il pagamento in contanti, come detto, anche per medicinali e dispositivi, a prescindere dal fatto che il cliente voglia portare o meno la spesa in detrazione. I farmaci, ovviamente, sono quelli che il contribuente copre di tasca propria, per i dispositivi invece ecco l’elenco proposto dai commercialisti dello Studio a titolo esemplificativo:
1) Dispositivi medici ex d.lgs 46/97:
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchi per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito
2) Esempi di Dispositivi medico-diagnostici in vitro ex d.lgs 332/2000
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata Psa
Test autodiagnosi per la determinazione del Inr
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia