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La farmacia che il comune comprò illegittimamente e ora può prelazionare

6 Maggio 2022

La decadenza degli eredi dalla gestione provvisoria, una volta scaduti i due anni concessi dalla legge 475/1968 per completare il trasferimento della farmacia, «assume un mero rilievo oggettivo, finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche con particolare riguardo alla titolarità e gestione dell’esercizio». La decorrenza dei due anni, dunque, «non è suscettibile né di sospensione né di interruzione», né acquisiscono rilievo «eventuali “colpe” legate al mancato rispetto del termine».

E’ quanto recita la sentenza – depositata il 2 maggio scorso – con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un privato contro la delibera dell’Asl di Verona che nel luglio del 2019 aveva dichiarato decaduta la gestione provvisoria della farmacia ereditata dal padre farmacista.

Il caso si riferisce a una vicenda che risale a oltre dieci anni fa e in apparenza riveste ben poca rilevanza oggi che la Legge sulla concorrenza (124/2017) ha reso pressoché insignificante la normativa in materia di trasmissione della farmacia agli eredi non farmacisti. Tuttavia la sentenza merita comunque una lettura, non soltanto perché all’epoca la storia fece particolare clamore, ma anche perché l’esito assunto dalla vicenda con quest’ultima sentenza assume risvolti quasi paradossali.

Ricordiamo la storia: nel novembre 2007 moglie e figlio di un farmacista titolare assumono formalmente la gestione provvisoria della farmacia alla morte del capofamiglia. Il mese successivo i due comunicano all’Asl di avere traferito la gestione a una snc costituita dai due eredi, che successivamente si riducono al solo figlio dopo il decesso della madre.

Nell’estate 2009 l’erede superstite comunica all’Asl di avere avviato trattative con l’Agec, la municipalizzata del comune di Verona che gestisce le farmacie pubbliche della città, per la cessione del suo esercizio. A giugno l’Ordine provinciale dei farmacisti avverte Agec e gestore provvisorio che l’eventuale vendita potrebbe generare un contenzioso, quindi a luglio l’erede completa la cessione della snc (per il 100% delle quote) alla municipalizzata che a sua volta trasferisce la proprietà al comune e tiene per sé la gestione.

Federfarma e Ordine si appellano al Tar Veneto che quasi dieci anni dopo, nel 2018, dà loro ragione, con una sentenza poi confermata l’anno dopo in appello dal Consiglio di Stato: la legge, ricordano i giudici amministrativi, consente ai comuni di acquisire farmacie soltanto con lo strumento del diritto di prelazione, che si applica esclusivamente alle sedi vacanti. Di conseguenza, la vendita è nulla e la snc dell’erede resta il gestore provvisorio dell’esercizio.

Sulla base delle due sentenze, nel luglio 2019 l’Asl di Verona delibera la decadenza della gestione provvisoria in capo all’erede (o meglio alla sua snc) e la “vacanza” della sede farmaceutica, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del dpr 1275/1971. Il gestore, tuttavia, ha impugnato davanti al Tar il provvedimento aziendale con la tesi che le due sentenze del 2018 e 2019 «si era ripristinato il precedente periodo di gestione provvisoria della farmacia».

Il Tribunale però non ha concordato: la decadenza di cui all’articolo 12 della 475/68 «non ha natura sanzionatoria e quindi, in conformità agli articoli 2964e 2966 del Codice civile, non è suscettibile né di sospensione, né di interruzione, e non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge». Pertanto, «tutte le contestazioni sollevate in ordine all’illegittimità o meno della cessione sono del tutto prive di rilievo, e potranno essere al più oggetto di accertamento avanti al Giudice ordinario, nell’ambito di eventuali giudizi restitutori e/o risarcitori».

Come detto, all’epoca il caso fece discutere parecchio ed è per questo che vale la pena riportarne gli ultimi sviluppi. Poi c’è il risvolto paradossale: come scrive nella sentenza lo stesso Tar Veneto, la delibera dell’Asl che dichiara vacante la farmacia comporta «la messa a concorso della stessa, previa offerta in prelazione al comune laddove all’ente spetti detta facoltà». In sostanza, la farmacia che l’Agec aveva acquistato dieci anni fa per circa due milioni di euro (come all’epoca riportò la stampa locale) potrebbe oggi tornare nel carniere della municipalizzata con il semplice esercizio del diritto di prelazione, cioè senza sborsare un centesimo.