La revisione biennale della Pianta organica rappresenta «un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio» e quindi, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, può essere sollecitata mediante diffida come tutti i procedimenti che vanno attivati d’ufficio, «a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato». È il principio ribadito dal Tar Campania nella sentenza, pubblicata il 16 marzo scorso, che ha ordinato al comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli) di provvedere entro sessanta giorni «alla revisione biennale obbligatoria del numero di farmacie spettanti», con nomina di un commissario ad acta in caso di inadempienza.
La vicenda si dipana dalla delibera di giunta comunale che nel 2012 istituisce tre nuove sedi farmaceutiche – la 18, 19 e 20 – in virtù di una popolazione rilevata di oltre 64.500 residenti. Nel 2020 una nuova delibera conferma le tre sedi a fronte di una popolazione che nel frattempo è cresciuta a oltre 65mila abitanti, ma sposta la farmacia numero 20 «da un’area densamente popolata a una parte periferica del Comune, rientrante nel perimetro della zona numero 9» dov’è ubicata la farmacia del ricorrente. Nel 2022, una nuova rilevazione dell’Istat ridimensiona il numero degli abitanti di Castellammare di Stabia a 63.694 unità, «con la conseguenza che l’amministrazione comunale poteva prevedere per quell’anno in pianta organica solo 19 zone».
Nel settembre 2022, di conseguenza, i titolari della farmacia ubicata nella zona numero 9 inviavano al comune «una diffida finalizzata a procedere alla revisione biennale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 475/1968, con conseguente soppressione della zona farmaceutica n. 20 di ultima istituzione». Quindi a dicembre, in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione comunale, presentavano ricorso al Tar Campania.
Nella propria difesa il comune di Castellammare di Stabia ha sostenuto che non sussiste alcun obbligo di revisione biennale del numero delle farmacie operanti sul territorio comunale e comunque, la soppressione della zona numero 20 «si porrebbe in contrasto con il concorso straordinario bandito nel 2013 dalla Regione Campania, giunto alla fase conclusiva con l’approvazione della graduatoria definitiva».
Il Tar ha tuttavia respinto le tesi dell’amministrazione municipale: «contrariamente a quanto opinato» scrivono infatti i giudici «l’attivazione del procedimento di revisione biennale andava fatta d’ufficio come dispone l’articolo 2, comma 2, della legge 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie. L’obbligatorietà è, quindi, riferita all’attivazione del procedimento e non al suo risultato».
Viceversa, continua il Tar, «va disattesa la pretesa del ricorrente di procedere alla soppressione della zona farmaceutica 20, posto che il procedimento di revisione biennale della pianta organica ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell’amministrazione comunale riferita all’equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico – e il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando non si configurino margini di esercizio della discrezionalità».