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Remunerazione aggiuntiva, in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero

30 Ottobre 2021

E’ uscito sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del ministro della salute che dà via libera alla remunerazione aggiuntiva per il rimborso alle farmacie dei farmaci erogati in regime di Ssn. A darne notizia una circolare diffusa nella serata di ieri da Federfarma nazionale: il provvedimento, in sintesi, stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 (o comunque fino a concorrenza del budget stanziato, 200 milioni di euro) è dovuta alle farmacie in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva per fasce:

  1. Una quota fissa di 8 centesimi da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
  2. Una quota premiale di 12 centesimi per ogni confezione dispensata di farmaci a brevetto scaduto con prezzo pari a quello di riferimento.
  3. Una quota “tipologica” di 12 centesimi per confezione alle farmacie che beneficiano della riduzione del 60% dello sconto Ssn, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della Legge 662/1996 (urbane e rurali con fatturato annuo Ssn compreso tra 150.000 e 300.000 euro).
  4. Una ulteriore quota “tipologica” per singola confezione di 14 centesimi alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario dell’1,5%, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della Legge 662/1996.
  5. Una ulteriore quota “tipologica” per singola confezione di 25 centesimi alle rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a 150.000 euro, esentate dallo sconto Ssn ai sensi dell’articolo 1, comma 40, sesto periodo, della Legge 662/1996.

A tali quote, ricorda ancoraFederfarma, non si applica l’iva «in quanto non modificano il prezzo del farmaco». Per lo stesso motivo non vengono modificate le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche) né si applicano le trattenute previdenziali (0,90% Enpaf), sindacali e convenzionali (0,02%).