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Remunerazione aggiuntiva, in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero

26 Maggio 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’altro ieri il decreto del ministero della Salute datato 30 marzo 2023 che conferma la remunerazione aggiuntiva delle farmacie già introdotta in via sperimentale nel 2021 (per un quadrimestre) e nel 2022. Il testo pubblicato non presenta novità rispetto alla versione circolata a fine marzo: «A decorrere dal primo marzo 2023» recita la bozza all’articolo 1 «è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale». Le farmacie riscuoteranno il compenso aggiuntivo fino a esaurimento della somma stanziata, che «non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata» (cioè non influisce sui tetti di spesa) ma partecipa al calcolo del fatturato annuo Ssn «di cui all’articolo 1, comma 40bis , della legge 23 662/1996».

Nessuna sorpresa neanche dalla griglia dei compensi, che ripete fedelmente quella definita per il 2021-2022: 8 centesimi a confezione per tutte le farmacie, altri 12 centesimi a pezzo per i generici e gli originator con prezzo pari alla quota di rimborso, ancora 12 centesimi alle farmacie che beneficiano della riduzione del 60% (che diventano 14 in caso di rurale sussidiata con sconto forfettario dell’1,5%) e infine altri 25 centesimi (sempre a confezione) per le urbane e rurali con fatturato Ssn inferiore a 150mila euro.

Le Regioni, continua il decreto, «monitorano con cadenza periodica l’effettiva spesa sostenuta» fino a «concorrenza delle risorse assegnate (vedi tabella sotto, ndr)» e procedono «al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi con le associazioni di categoria». In caso di eccedenze rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, «le risorse restano a loro disposizione».

Nella circolare con cui ieri ha dato notizia della pubblicazione, Federfarma ha segnalato di avere già richiesto all’Agenzia delle entrate un quesito riguardo al regime iva da applicare ai compensi. Nell’attesa, l’invito rivolto alle farmacie è di continuare ad applicare il regime già adottato per la remunerazione sperimentale 2021 e 2022.

 

Regione Ripartizione ‘22 Ripartizione ‘23
Piemonte 11.272.111 11.947.008
Valle d’Aosta 275.874 284.911
Lombardia 22.142.433 23.422.160
PA Bolzano 849.593 858.039
PA Trento 1.225.662 1.325.429
Veneto 11.240.681 11.757.689
Friuli-V. G. 2.673.941 3.211.849
Liguria 4.293.796 3.743.157
Emilia-R. 11.389.172 12.713.884
Toscana 9.686.743 9.641.555
Umbria 2.275.554 2.399.372
Marche 3.948.112 3.798.686
Lazio 14.872.289 13.236.914
Abruzzo 3.572.568 3.539.305
Molise 891.336 899.862
Campania 13.829.580 14.046.708
Puglia 11.591.172 10.173.441
Basilicata 1.626.485 1.633.874
Calabria 4.688.618 5.721.102
Sicilia 13.371.129 11.255.611
Sardegna 4.283.151 4.389.444
TOTALE 150.000.000 150.000.000