È ormai in dirittura d’arrivo il decreto del ministero delle Finanze che dà attuazione alla norma della Legge di bilancio sulla remunerazione aggiuntiva delle farmacie. Il testo, infatti, ha già ricevuto il via libera del ministero delle Finanze ed è ora in attesa di essere esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni. «A decorrere dal primo marzo 2023» recita la bozza all’articolo 1 «è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale».
Di fatto, il decreto è poco più di un copia-incolla del provvedimento che nell’agosto 2021 – con Roberto Speranza al ministero della Salute – introdusse per la prima volta la remunerazione aggiuntiva. La clonazione è particolarmente evidente all’articolo 2, che ripete fedelmente la griglia dei compensi definita per il 2021-2022: 8 centesimi a confezione per tutte le farmacie, altri 12 centesimi a pezzo per i generici e gli originator con prezzo pari alla quota di rimborso, ancora 12 centesimi alle farmacie che beneficiano della riduzione del 60% (che diventano 14 in caso di rurale sussidiata con sconto forfettario dell’1,5%) e infine altri 25 centesimi (sempre a confezione) per le urbane e rurali con fatturato Ssn inferiore a 150mila euro.
Rinnovate fedelmente anche le modalità dell’erogazione: le farmacie riscuoteranno il compenso aggiuntivo fino a esaurimento della somma stanziata (i 150 milioni di cui s’è detto), che «non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata», cioè non influisce sui tetti di spesa. A tal fine le Regioni «monitoreranno a cadenza periodica l’effettiva spesa sostenuta» fino a «concorrenza delle risorse assegnate» e procederanno «al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi con le associazioni di categoria».
Il nuovo decreto, così, si distingue dal precedente per due novità soltanto. Per cominciare la validità: il decreto del 2021 introduceva la remunerazione aggiuntiva «a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022», quello che il ministro Schillaci ha presentati alla Conferenza Stato-Regioni rinnova la remunerazione «a decorrere dal primo marzo 2023», senza indicare un termine e lasciando quindi aperta la porta a rinnovi pluriennali.
L’altra differenza riguarda la ripartizione dei 150 milioni di euro tra le singole regioni: la tabella redatta dal Ministero sulla base dei dati forniti dall’Aifa mostra cifre leggermente diverse da quelle riportate nel decreto del 2022. Quanto al criterio adottato per la suddivisione dovrebbe essere la quota capitaria (cioè proporzionato alla popolazione), dato che i fondi arrivato dalla dotazione indistinta relativa ai progetti di rilievo nazionale.
Regione | Ripartizione ‘22 | Ripartizione ‘23 |
Piemonte | 11.272.111 | 11.947.008 |
Valle d’Aosta | 275.874 | 284.911 |
Lombardia | 22.142.433 | 23.422.160 |
PA Bolzano | 849.593 | 858.039 |
PA Trento | 1.225.662 | 1.325.429 |
Veneto | 11.240.681 | 11.757.689 |
Friuli-Venezia Giulia | 2.673.941 | 3.211.849 |
Liguria | 4.293.796 | 3.743.157 |
Emilia-Romagna | 11.389.172 | 12.713.884 |
Toscana | 9.686.743 | 9.641.555 |
Umbria | 2.275.554 | 2.399.372 |
Marche | 3.948.112 | 3.798.686 |
Lazio | 14.872.289 | 13.236.914 |
Abruzzo | 3.572.568 | 3.539.305 |
Molise | 891.336 | 899.862 |
Campania | 13.829.580 | 14.046.708 |
Puglia | 11.591.172 | 10.173.441 |
Basilicata | 1.626.485 | 1.633.874 |
Calabria | 4.688.618 | 5.721.102 |
Sicilia | 13.371.129 | 11.255.611 |
Sardegna | 4.283.151 | 4.389.444 |
TOTALE | 150.000.000 | 150.000.000 |