Può ritenersi assolto con la spedizione della ricetta dematerializzata l’obbligo di cui al comma 3, articolo 45, del dpr 309/1990, che impone al farmacista di apporre data di spedizione e timbro della farmacia sulle ricette riguardanti medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle sezioni B e C della tabella dei medicinali. Lo affermano la Direzione Generale della sanitá animale e dei farmaci veterinari e la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute in una nota congiunta che fornisce chiarimenti e delucidazioni in materia di Ricetta elettronica veterinaria.
In particolare, si legge nella nota, «è necessario l’utilizzo delle modalità del sistema Rev «anche per le richieste previste dall’articolo 42, dpr 309/1990, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali sezioni A, B e C, come pure per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali sezioni D ed E». Inoltre, l’obbligo di conservazione della ricetta Rev per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, può ritenersi assolto «anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto».