Con il protocollo che da marzo introduce nel tracciato per l’invio telematico dei corrispettivi un nuovo campo dati, identificato dal tag <NonRiscossoDCRaSSN>, l’Agenzia delle Entrate viene finalmente incontro alle farmacie che ogni fine mese battono lo scontrino a credito per la dcr. Era un intervento invocato da tempo, perché nella modalità in vigore dal luglio scorso l’iva a credito non viene più trasmessa come tale, generando di conseguenza uno scarto consistente tra quanto visualizzato su cassetto fiscale e quanto poi effettivamente versato.
Se l’aggiornamento del tracciato risolve il problema per le mensilità a venire, resta invece da capire che cosa accade per le mensilità precedenti, nelle quali i farmacisti titolari hanno battuto scontrini a credito che di fatto hanno duplicato i ricavi. Federfarma non sembra essere ancora riuscita a ottenere indicazioni chiare dall’amministrazione tributaria, ai baristi invece è andata meglio.
Nei giorni scorsi, infatti, ha cominciato a circolare tra i titolari di farmacia la risposta (numero 394/2019) fornita nell’ottobre scorso dall’Agenzia delle Entrate al quesito inviato da un esercente di bar-pasticceria, che nella sua attività riscuote giornalmente pagamenti in tickets restaurant. Come scrive l’esercente, «il misuratore fiscale conteggia l’importo dei ticket sia ai fini dei ricavi sia ai fini iva, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice». Si determina così «una duplicazione dei ricavi e dell’iva a debito», che non trova poi corrispondenza nei versamenti d’imposta e rischia quindi di generare contenzioso tributario.
Nella sua risposta, l’Agenzia rassicura il barista: l’esigibilità dell’iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo si realizza «solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente o con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, ai sensi dell’articolo 6 del dpr 633/1972, n. 633». Tale principio di conseguenza, «sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente». In altri termini, l’Agenzia è in grado di individuare errori di trasmissione non originati dall’esercente; di conseguenza, eventuali discordanze tra corrispettivi inviati e somme dichiarate non comportano sanzioni automatiche ma vengono valutate alla luce della documentazione fiscale prodotta dall’esercizio.
Per fortuna che ci sono i baristi.