Come già gli anni scorsi, le farmacie avranno tempo dal primo al 31 gennaio per trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping che sono state utilizzate nel corso del 2022 per la realizzazione di preparazioni estemporanee, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal decreto attuativo 24 ottobre 2006. A ricordarlo una nota diffusa ieri dal ministero della Salute: l’invio deve partire esclusivamente da una casella Pec e arrivare alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it.
Alla luce dell’ultima revisione della lista delle sostanze proibite per doping, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
– salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; (prima la dose era di 800 microgrammi ogni 12 ore); formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore;
– quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide);
– quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale;
– quantità di clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina);
– glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Il cannabidiolo, avverte ancora la nota del Ministero, non è più considerato sostanza dopante dal primo gennaio 2018. Il BPC-157 è ora proibito come “S0”. L’elenco pubblicato sul sito della Wada costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze dopanti 2022.