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Sostanze dopanti, torna l’invio dei dati relativi alle preparazioni in farmacia

23 Dicembre 2022

Come già gli anni scorsi, le farmacie avranno tempo dal primo al 31 gennaio per trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping che sono state utilizzate nel corso del 2022 per la realizzazione di preparazioni estemporanee, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal decreto attuativo 24 ottobre 2006. A ricordarlo una nota diffusa ieri dal ministero della Salute: l’invio deve partire esclusivamente da una casella Pec e arrivare alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it.

Alla luce dell’ultima revisione della lista delle sostanze proibite per doping, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:

– salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; (prima la dose era di 800 microgrammi ogni 12 ore); formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore;

– quantità di drospirenone e  pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide);

– quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale;

– quantità di clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina);

– glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Il cannabidiolo, avverte ancora la nota del Ministero, non è più considerato sostanza dopante dal primo gennaio 2018. Il BPC-157 è ora proibito come “S0”. L’elenco pubblicato sul sito della Wada costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze dopanti 2022.