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Tar Calabria conferma: vanno soppresse le sedi eccedenti e non assegnate

13 Febbraio 2018

Il 2018 è anno pari e in diverse Regioni sono già partiti i preparativi per l’aggiornamento delle Piante organiche comunali. Cade allora a fagiolo la sentenza con cui il Tar Calabria ha recentemente riconfermato un orientamento sempre più diffuso e consolidato nelle aule dei tribunali: vanno soppresse le sedi farmaceutiche che in seguito alla revisione del quorum dovessero risultare eccedenti e che il concorso straordinario non ha ancora assegnato. La decisione dei giudici amministrativi (della quale riferisce un articolo di Iusfarma.it) riguarda l’istituzione della terza farmacia da parte di un comune calabro che aveva fatto scattare la sede aggiuntiva al superamento della soglia del 50%, come consentito dalle norme sul concorso straordinario del 2012.

Nel 2014 l’amministrazione comunale aveva confermato la sede in base ai propri dati demografici, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Tar, tuttavia, anziché prestare fede all’anagrafe municipale ha preferito dare credito ai dati dell’Istat, che non davano più conto di quell’eccedenza di popolazione necessaria a far scattare la terza farmacia. Risultato, i giudici calabresi hanno sancito l’illegittimità dei provvedimenti comunali impugnati davanti al Tribunale amministrativo.

Come riassume l’articolo di Iusfarma, la sentenza ribadisce tre principi che si possono ormai considerare consolidati: primo, i comuni sono obbligati all’aggiornamento «a prescindere da valutazioni discrezionali»; secondo, l’accertamento di cali o aumenti del quorum impongono la soppressione delle sedi previste «che non siano ancora state assegnate» oppure l’istituzione di nuove sedi; terzo, la revisione della Pianta organica va effettuata utilizzando i dati Istat, poiché «obiettivamente riscontrabili evitando il riferimento a rilevazioni effettuate dai comuni»;