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Tar Sicilia: sì alla farmacia dei servizi, stop soltanto ai locali esterni

23 Aprile 2025

È legittima la nota dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia del novembre 2023 che autorizzava con decorrenza dal primo dicembre successivo la sperimentazione della farmacia dei servizi. A dirlo quattro quattro sentenze (pubblicate ieri) del Tar Palermo che confermano le ordinanze sospensive pronunciate nel settembre scorso dallo stesso Tribunale sui ricorsi proposti dai sindacati della sanità privata Cimest e Sbv e dall’Ordine regionale dei biologi. Secondo i giudici, in sintesi, la disposizione dell’Assessorato si inserisce in modo coerente nel quadro normativo tracciato dal D.lgs 153/2009 e non comporta alcuna sovrapposizione tra i servizi svolti dalle farmacie del territorio e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi.

Il Tar siciliano ha invece bocciato (confermando anche in questo caso la precedente ordinanza cautelativa la nota della Regione Sicilia del 14 maggio 2024, che autorizzava le farmacie a erogare prestazioni sanitarie a carico del Ssn in locali separati da quelli principali. Il provvedimento, infatti, è illegittimo perché «privo di base normativa», in quanto il disegno di legge del governo che apre all’utilizzo di ambienti distaccati per la farmacia dei servizi è ancora all’esame del Parlamento.

Le quattro sentenze sono state accolte dalle parti coinvolte con giudizi contrastanti. La Fofi, in una nota diffusa ieri ha osservato che gli interventi del Tar «riconoscono il mutato ruolo delle farmacie, le quali oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari». In sostanza, continua la Fofi, è stata ribadita «la non equiparabilità tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate e la diversità delle prestazioni rese nelle strutture sanitarie dei ricorrenti e quelle rese nell’ambito della farmacia dei servizi», chiarendo che quanto «si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche».

Invece per Anmed (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) e Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), il Tar ha sancito che «le farmacie possono effettuare solo test di autocontrollo e alcune attività di prevenzione all’interno dei propri locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 153/2009. Non possono invece trasformarsi in veri e propri ambulatori né svolgere esami diagnostici assimilabili a quelli erogati da laboratori e strutture sanitarie accreditate, soggetti a rigide autorizzazioni». Per l’Ordine dei biologi, infine, le quattro sentenze hanno rilevato che «ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che invece possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata».