Qualora risultasse impossibile aprire la farmacia nella zona individuata dal Comune, tocca a quest’ultimo farsi carico del problema e «trovare una soluzione idonea», che può anche consistere in una riperimetrazione della sede farmaceutica perché altrimenti sarebbe compromesso l’interesse pubblico all’accessibilità del servizio. E’ il principio ribadito dal Tar Veneto nella sentenza (pubblicata l’altro ieri) che accoglie in parte il ricorso di due farmacisti vincitori del concorso straordinario, ai quali l’estate scorsa il comune aveva negato la ridelimitazione della sede ottenuta.
Il caso non è dissimile da tanti altri che il concorso ha generato in questi anni: al terzo interpello della Regione Veneto i due professionisti si sono visti assegnare la seconda farmacia del comune di Monsué, in provincia di Treviso. Decorsi ampiamente i sei mesi canonici senza avere trovato locali dove aprire la farmacia, i ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione municipale di ridefinire l’area di competenza della sede in modo da ricomprendere una piazza dove potrebbe essere affittato un immobile commerciale. Il comune ha preso prima in considerazione la richiesta, quindi nel giugno scorso ha negato la richiesta, con provvedimento che i due farmacisti hanno impugnato davanti al Tar.
Il Tribunale, come detto, ha accolto in parte le tesi dei ricorrenti confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Il comune, scrivono i giudici, è tenuto a verificare se le legittime scelte compiute nel 2012, quando venne istituita la seconda sede, siano ancora «adeguate e funzionali» alle esigenze che il comune stesso considerò in quella circostanza. Come già affermato un anno fa dal Consiglio di Stato, in particolare, «qualora la scelta localizzativa già operata si riveli – alla prova dei fatti – non funzionale, in quanto non risulta possibile aprire la farmacia nella zona indicata per indisponibilità di locali idonei, si può ammettere una revisione della zona farmaceutica originariamente individuata, perché altrimenti si verrebbe a pretermettere l’interesse pubblico all’accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione, cui l’apertura dell’ulteriore farmacia comunale è funzionale».
In altri termini, prosegue la sentenza, «la discrezionalità di cui gode il comune nella perimetrazione dell’area di pertinenza della sede farmaceutica non significa che, qualora si riveli impossibile aprire la farmacia nell’area individuata, l’amministrazione non debba prendere in carico la situazione e trovare una soluzione idonea». L’ente locale, in altri termini, non può negare la riperimetrazione con la tesi che «l’impossibilità di trovare nella zona indicata immobili da locare non è imputabile alla sua responsabilità», né può «costituire un vincolo assoluto alla revisione il fatto che altri concorrenti in posizione migliore in graduatoria avevano rinunciato ad accettare la sede».
Come si diceva, il Tar ha dato ragione soltanto in parte ai due vincitori. I giudici, infatti, hanno anche accolto il ricorso incidentale della parte controinteressata (ossia i titolari dell’altra farmacia) che segnala la disponibilità di un locale commerciale nella zona assegnata alla sede numero 2. Anziché disporre la riperimetrazione nelle modalità richieste, quindi, i giudici hanno rinviato la questione al comune perché riesamini la questione «a esito di una completa e approfondita istruttoria alla luce di quanto sopra esposto».