Gli aggiornamenti apportati dal dm 22 settembre 2017 ai diritti addizionali di chiamata per il servizio notturno costituiscono «un incentivo senza il quale le farmacie potrebbero scegliere di non svolgere tale servizio perché poco redditizio». Tali diritti, in particolare, «non possono non tener conto del maggiore sacrificio economico sopportato» dai presidi farmaceutici di turno, ossia «la maggiorazione prevista per il servizio notturno dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di farmacia privata, dell’intero importo della retribuzione dovuta al farmacista turnista e delle spese accessorie necessarie per il mantenimento dell’apertura della farmacia nelle ore notturne».
È quanto scrive il Tar Lazio nella sentenza che il 9 marzo scorso ha bocciato il ricorso presentato dall’Aidma (Associazione italiana diritti del malato) per chiedere l’annullamento del decreto ministeriale concernente l’aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. La ricorrente, in particolare, punta il dito sulla disposizione che autorizza ad aumentare del 40% «i costi di preparazione dei medicinali al fine di compensare ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento»: né l’articolo 7 né l’8, dice l’Aidma, specificano quali siano tali oneri e costi.
Nel mirino anche l’articolo 9 sui diritti addizionali di chiamata notturna: il decreto, come noto, fissa una tariffa di 7,50 euro per il servizio in orario di chiusura notturna (10 euro per le farmacie rurali sussidiate) e 4 euro (sempre per le rurali sussidiate). «Tali diritti addizionali» specifica il Tar «sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata” e consequenzialmente non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio “a battenti aperti”». Inoltre, «quando il farmaco è prescritto in regime di Ssn dalla guardia medica, oppure è prescritto dal medico su ricetta Ssn con l’indicazione del carattere di urgenza, l’importo del diritto addizionale è a carico del Ssn e quindi non grava sul cittadino».
Secondo l’Aidma, il decreto «avrebbe aumentato gli importi dei diritti addizionali raddoppiandoli in modo automatico, senza indicare i criteri che hanno guidato tale scelta». Inoltre gli incrementi non sarebbero proporzionati «all’aumento del costo del lavoro notturno», dato che il Ccnl dei dipendenti di farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo rinnovo del 14 novembre 2011 prevedono per il servizio a battenti chiusi una maggiorazione del 16% per le prime otto ore e del 10% per le successive.
In aggiunta, l’aumento del prezzo dei farmaci in orario notturno costituirebbe «un ostacolo nell’accesso ai servizi sanitarie e alle cure alla persona, con conseguente lesione del diritto alla salute», e determinerebbe «una disparità di trattamento tra consumatori e utenti che ricorrono per la spesa farmaceutica alle parafarmacie e alla gdo».
Per il Tar tutte le considerazioni della ricorrente sono infondate. Per quanto concerne la nuova modalità di determinazione della tariffa dei medicinali preparati in farmacia, scrivono i giudici, non va dimenticato che «l’aggiornamento della tariffa in questione è intervenuto a distanza di quasi venticinque anni dall’adozione, e ripete in gran parte la regolamentazione già in vigore, confermando sostanzialmente le disposizioni normative poste a fondamento». Stesso discorso per i diritti addizionali di chiamata, fermi da 25 anni nonostante «la normativa prevedesse un aggiornamento con cadenza biennale». Peraltro, prosegue il Tar, «il turno notturno costituisce un’attività certamente antieconomica a fronte della generale liberalizzazione degli orari di apertura per le farmacie e parafarmacie, con il rischio concreto che esso non venga più offerto». Non c’è dunque «nessuna lesione del principio di libera concorrenza, atteso che i meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi del lavoro come pure della dislocazione territoriale sono funzionali alla capillare diffusione del servizio».
In aggiunta, «la tariffa non può essere considerata alla stregua di un trattamento differenziato e ingiustificato in favore di alcuni operatori e a detrimento di altri, laddove invece rappresenta la remunerazione per il servizio notturno imposto dall’Autorità territoriale al fine di garantire il presidio farmaceutico durante la notte in tutte le zone». Infine, va ricordato che «la Corte di giustizia europea ha affermato in più arresti che l’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità ben può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento».