In circostanze specifiche e motivate, un Comune può autorizzare il trasferimento di una farmacia anche quando la nuova sede dista meno di 200 metri dall’esercizio più vicino. È quanto afferma la sentenza 106/2025 del Tar dell’Emilia Romagna che boccia il diniego opposto dall’Unione dei comuni del Sorbara, nel modenese, alla richiesta di trasferimento presentata da una farmacia del comprensorio. «La previsione della distanza minima tra farmacie» scrivono in particolare i giudici «può essere derogata per bilanciare l’efficienza del sistema farmaceutico con i principi di libertà di iniziativa economica ex articolo 41 della Costituzione».
La farmacia ricorrente, situata nel centro storico, appartiene alla categoria degli esercizi in deroga poiché distante appena 40 metri dalla farmacia più vicina. La richiesta di trasferimento nasceva dall’esigenza di trovare nuovi locali più spaziosi con i quali ampliare l’offerta di servizi alla comunità. Nel bacino di riferimento, tuttavia, gli unici spazi disponibili distano 106 metri dall’altro esercizio, più del doppio dell’attuale distanza ma sempre sotto la soglia minima di legge.
La richiesta di autorizzazione al trasferimento era stata bocciata dall’Unione dei comuni del Sorbara con le stesse motivazioni per cui Asl e Ordine dei farmacisti avevano espresso parere negativo: inderogabilità della distanza minima di 200 metri (anche se già si tratta di farmacia in deroga) e insufficienza delle motivazioni riguardo alla necessità di spazi adeguati per la farmacia dei servizi.
Impugnato il diniego dell’amministrazione, la farmacia si è vista dare ragione dal Tar, che ha ricordato come la normativa sulla distanza sia finalizzata a garantire una distribuzione equilibrata sul territorio e un servizio efficiente alla popolazione. Per tale motivo, il criterio non può essere applicato in modo rigido quando sussistono esigenze concrete di miglioramento del servizio. Nel caso specifico, il trasferimento avrebbe consentito di erogare prestazioni sanitarie oggi non realizzabili nei locali attuali, senza compromettere l’equilibrio della rete farmaceutica locale. «Sia dal punto di vista dell’interesse generale sia nell’ottica del rispetto della libertà di iniziativa economica privata» osserva il Tar «non sussiste alcuna logica ragione per impedire il trasferimento richiesto».
Un aspetto interessante della sentenza riguarda il tema dei locali distaccati. L’Ordine dei farmacisti e l’Asl avevano richiamato le linee guida regionali (dgr 446/2023, che permette alle farmacie di utilizzare spazi separati per l’erogazione di servizi) per sostenere che la farmacia avrebbe potuto servirsi di tale possibilità se l’obiettivo era quello di allargare le proprie prestazioni. Tuttavia, il Tar ha precisato che questa possibilità non può tradursi in un obbligo di sdoppiamento forzato dell’attività, se il trasferimento in un’unica sede più ampia risulta più funzionale e coerente con le finalità del servizio farmaceutico.