Diventa ufficiale la linea guida della Federazione veterinari europei (Fve) sull’uso in deroga dei medicinali per animali da reddito e di compagnia. A riportarlo una news dell’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), che a gennaio aveva riferito dei contenuti di un webinar organizzato da Fve ed Ema proprio per fornire un’anticipazione di tali linee guida.
La linea guida consiste in una flow chart (diagramma di flusso) che riassume per step gerarchici e progressivi il processo decisionale cui il medico veterinario deve attenersi nella cosiddetta “cascata”, il meccanismo normativo che consente di utilizzare un farmaco al di fuori dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Questo strumento – afferma la Fve, che l’ha realizzato e diffuso- rafforza la capacità dei veterinari di sostenere la salute e il benessere degli animali, garantendo cure sicure ed efficaci mantenendo al contempo la conformità normativa. In particolare, l’aggiornamento della linea guida assume rilevanza in fatto di antimicrobici in tutte le specie animali, produttori di alimenti, da compagnia ed equini.
La linea guida è corredata da indicazioni sul computo del periodo di sospensione negli animali produttori di alimenti, sul ricorso a medicinali veterinari da Paesi Terzi e sul ricorso alla cascata in circostanze di carenze produttive. La visual guide consente ai medici veterinari di prendere decisioni informate, quando non è disponibile alcun medicinale veterinario autorizzato per una particolare specie o indicazione, seguendo il processo decisionale stabilito dalla normativa, con la massima chiarezza.
In aggiunta, la linea guida sottolinea le responsabilità, la tenuta dei registri e l’uso corretto del prodotto, con particolare attenzione a:
-Sostanze essenziali per il trattamento equino
-Antimicrobici riservati a specifiche infezioni umane
-Antimicrobici con uso limitato in cascata
-Elenco degli antimicrobici che devono essere utilizzati con restrizioni in cascata
La cascata, ricorda infine l’Anmvi, è disciplinata direttamente dal Regolamento europeo 2019/6 sui medicinali veterinari e in particolare dagli articoli 112,113 e 114, vincolanti per tutti gli Stati Membri.