Le farmacie lo hanno sperimentato sulla propria pelle: quello di mascherine, dispositivi medici e dpi è un mercato normato da una legislazione tutt’altro che intuitiva, ispessita e complicata dai provvedimenti adottati in piena emergenza da Governo e Protezione civile. Sono allora più che preziosi i vademecum e le guide che alcune associazioni territoriali di Federfarma hanno predisposto a uso e consumo dei propri associati: Milano ha predisposto un prospetto riassuntivo diffuso agli associati il 2 maggio scorso, Federfarma Cagliari ha commissionato alla Camera di commercio del capoluogo sardo la realizzazione di una guida semplificata alla legislazione in materia di dm e dpi. Entrambi rappresentato strumenti estrema utilità per le farmacie che fanno fatica a orientarsi tra ordinanze e regolamenti e, nel caso, possono essere richiesti a entrambe le associazioni. Quella che segue è una sintesi dei passaggi principali del documento cagliaritano.
Normativa derogatoria. L’articolo 15 del decreto legge 18/2020, stabilisce che fino al termine dello stato di emergenza per la gestione dell’emergenza covid-19 «è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale privi di marcatura Ce in deroga alle vigenti disposizioni». Per i dpi, il regime derogatorio impone l’invio all’Inail di un’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche dei dispositivi e il rispetto, da parte dei medesimi, dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (comma 3); l’Inail è tenuto a validare l’autocertificazione entro 3 giorni ma la norma non prevede alcuna forma di “assenso tacito” all’immissione in commercio e il termine dei 3 giorni considerato perentorio. Identico regime derogatorio è previsto per i dpi (comma 2) con l’unica differenza che a validare l’autocertificazione è l’Istituto superiore di sanità. Dovrà essere cura di ogni singola farmacia, prima di mettere il dispositivo sul mercato, appurare che il fabbricante e l’importatore abbiamo provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza. I prodotti, inoltre, devono essere accompagnati dalle informazioni e avvertenze previste dalla disciplina di settore.
Per la camera di commercio di Cagliari, in particolare, «non sussiste alcuna deroga all’obbligo di assicurare le informazioni e istruzioni previste dalla legge. Dopo avere accertato la presenza delle predette istruzioni/informazioni, ogni singola farmacia potrà renderle al consumatore con modalità semplificate, anche mediante apposizione di un cartello nel locale di vendita. In caso di assenza degli imballaggi di riferimento, la vendita dei dpi è ammessa purché siano adottate le opportune cautele igieniche e sanitarie come previsto dall’ordinanza del commissario straordinario del 9 aprile 2020.