L’obbligo dell’iscrizione all’Enpaf per tutti gli aderenti all’Ordine dei farmacisti e della relativa contribuzione deriva da una norma di legge, l’articolo 21 del D.lgs 233/1946, che accomuna tutte le professioni sanitarie, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e dalla Commissione europea. Qualsiasi modifica a questo obbligo, pertanto, richiede un intervento legislativo, che è di esclusiva competenza del Parlamento e rispetto al quale la cassa di previdenza non ha mai assunto posizioni pregiudiziali.
Lo ha ricordato il presidente dell’Enpaf, Emilio Croce, nell’audizione convocata ieri dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione. Durante l’audizione, il presidente dell’Enpaf ha esposti i dati relativi al patrimonio e agli investimenti dell’ente e ha affrontato la questione dell’obbligatorietà della contribuzione per gli iscritti agli Ordini.
Il cda dell’Enpaf, ha detto Croce, è intervenuto più volte per venire incontro alle esigenze dei farmacisti dipendenti, che versano contributi obbligatori ulteriori presso l’Inps. L’Enpaf, infatti, ha previsto la possibilità per questa categoria di ridurre il contributo versato, scegliendo tra le aliquote di riduzione percentuale del contributo in misura intera e introducendo il contributo di solidarietà, con una quota minima pari al 3% del contributo intero che per il 2024 ammonta a 158 euro. Va evidenziato che, nonostante la ridotta contribuzione, tutti gli iscritti hanno accesso a un’ampia gamma di prestazioni assistenziali, tra le quali il contributo di sostegno alla genitorialità, i rimborsi spese per asili nido, le borse di studio, il contributo agli specializzandi, i contributi in caso di calamità naturali, a cui si aggiungono le prestazioni di welfare integrato. Queste comprendono l’assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi, la tutela contro gli infortuni, la copertura Long Term Care e la Temporanea Caso Morte, tutte erogate tramite il fondo Emapi a esclusivo carico dell’ente.
«L’Enpaf» ha concluso Croce «ha fatto quanto possibile, a livello regolamentare, per attenuare l’onere contributivo degli iscritti dipendenti, assicurando, nel contempo, una gamma di interventi di primo ordine nel settore dell’assistenza, tra l’altro non presenti nel regime generale obbligatorio».