Tempo di trasparenza per i rapporti tra industrie e professioni della Sanità, compresi Ordini e associazioni di categoria. La settimana scorsa, infatti, ha ricevuto il via libera finale dalla Camera il cosiddetto Sunshine Act, la proposta di legge (modellata sulla normativa americana da cui prende il nome) che impone la pubblicità di tutti i rapporti d’interesse che intercorrono tra imprese e soggetti del mondo sanitario, a patto che superino un certo valore economico.
L’obbligo di comunicazione, in particolare, ricade su tutte le aziende che «direttamente o nel ruolo di intermediario, esercitano un’attività diretta alla produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi anche non sanitari, oppure si occupano di organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti».
Tra i destinatari di erogazioni per le quali scatta l’obbligo di trasparenza da parte delle imprese, invece, figurano tutti «i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell’ambito di un’organizzazione sanitaria, pubblica o privata, oppure esercitano responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari». Infine, tra le organizzazioni vincolate alla medesima trasparenza, compaiono le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e «qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie», le associazioni e società scientifiche del settore della salute, «gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie» e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, «i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina».
Oltre alle erogazioni in denaro o beni, sono soggetti a pubblicità «gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca», così come le partecipazioni in titoli o quote nelle imprese per cui vige l’obbligo di trasparenza (verosimilmente anche le farmacie, dato che esercitano un’attività diretta all’immissione in commercio di farmaci o beni e servizi).
Le dichiarazioni, continua il testo approvato, saranno raccolte in un registro telematico ad accesso pubblico, con ricerca ed estrazione delle comunicazioni in modalità open data. La comunicazione (che ricade sulle imprese, non sul singolo sanitario) sono obbligatorie quando il valore unitario della singola elargizione è maggiore di 100 euro e quando il valore complessivo annuale supera i mille euro; nel caso delle organizzazioni sanitarie, le due soglie salgono a mille e 2.500 euro rispettivamente.