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Concorsi, esplode il caso dell’incompatibilità per cessione di quote

6 Luglio 2024

Così come i farmacisti che hanno trasferito la titolarità individuale, anche coloro che hanno ceduto quote di società cui fanno capo farmacie non possono partecipare a concorsi di assegnazione per i dieci anni successivi. Anche quando la quota trasferita è minoritaria (pure solo l’1%) e la partecipazione, quindi, è soltanto quella di un socio di capitale. A ribadire il principio la delibera 1301/2024 del 26 giugno scorso con cui la giunta regionale dell’Emilia Romagna è tornata sul proprio concorso ordinario del maggio 2023 (indetto, come si ricorderà, per rinnovare la graduatoria a scorrimento dopo la scadenza di quella scaturita dal concorso straordinario del 2012).

«La Commissione esaminatrice» spiega la Regione in una nota «ha terminato la valutazione dei titoli ed è in corso l’attività di controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati». Secondo quanto riferisce in un post su Facebook Maurizio Cini, presidente dell’Asfi (Associazione scientifica farmacisti italiani) «L’Emilia-Romagna sta escludendo dalla graduatoria chi ha ceduto quote societarie da meno di 10 anni, possedute in qualsiasi percentuale».

La delibera regionale, come riconosce anche Cini, non fa che applicare il principio sancito da due sentenze della giustizia amministrativa, la 1341/2023 del Tar Campania e la 6016/2023 del Consiglio di Stato: i due interventi fanno riferimento al concorso straordinario della Campania e prendono in esame alcuni contenziosi riguardanti candidati che – in un arco di tempo inferiore ai dieci anni – avevano prima costituito una società per gestire la farmacia di proprietà e quindi avevano ceduto la loro quota. In estrema sintesi, Tar e Consiglio di Stato hanno ritenuto che l’incompatibilità tra cessione della titolarità e partecipazione al concorso di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 475/68 va interpretata estensivamente includendo anche la cessione di quote.

«Attenzione quindi» è l’avvertimento di Cini «entrare in società con percentuali esigue può compromettere la propria vita professionale perché, una volta ceduta la quota, non si può più partecipare ai nuovi concorsi per dieci anni». Il principio, come detto, riguarda al momento l’Emilia Romagna, ma è molto probabile che le altre Regioni si allineeranno man mano che verranno indetti i concorsi ordinari per rinnovare le graduatorie. Come scrive ancora Cini, Asfi sta valutando la questione per capire come muoversi, ma da quanto risulta a FPress anche tra i legali che lavorano nel mondo della farmacia la questione è sotto esame. A lasciare perplessi molti esperti, in particolare, è la severità della misura, che non distingue tra quote maggioritarie e minime (i cosiddetti soci di mero capitale, per l’appunto).

È molto probabile che la questione avrà un seguito.