professione

Liberalizzazione orari, Ordine di Caserta dovrà risarcire titolare sanzionata

12 Marzo 2019

Ammonta a oltre 13mila euro il risarcimento per danni che l’Ordine dei farmacisti di Caserta dovrà versare alla titolare di farmacia colpita nel 2009 da provvedimento disciplinare (sospensione di 30 giorni dall’esercizio professionale) per violazione del codice deontologico in materia di orari di servizio e turni di riposo. E’ quanto stabilisce la sentenza, datata 22 gennaio ma pubblicata l’8 marzo scorso, con cui il Tar Campania ha accolto il ricorso della farmacista e condannato l’Ordine a risarcire il mancato utile arrecato dai sei giorni di chiusura susseguenti al procedimento (11.124 euro più rivalutazione Istat) e a rimborsare le spese di giudizio (duemila euro).

La vicenda ha inizio nel maggio 2009: in applicazione della normativa sulla liberalizzazione degli orari contenuta nella Legge regionale 1/2007, la titolare di una farmacia di Aversa avvisa Ordine, Asl e Comune che il suo esercizio adotterà un nuovo orario: dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30 nei giorni feriali, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 il sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 la domenica. Cinque giorni dopo l’Ordine risponde richiamando la farmacista al rispetto delle turnazioni stabilite con ordinanza sindacale 109 del 27 marzo 2009 e con determina dirigenziale dell’Asl Caserta del 7 maggio 2009, quindi a luglio l’Azienda sanitaria interviene con una diffida che intima il rispetto della chiusura infrasettimanale (diffida che il Tar Campania avrebbe annullato nell’ottobre successivo).

Poiché la farmacista insiste nel praticare i nuovi orari, nello stesso luglio l’Ordine comunica l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si conclude a settembre con una condanna a trenta giorni di sospensione dall’attività (poi confermata nell’aprile 2010 dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie). Sulla base del provvedimento, la Regione provvede poi a ottobre a disporre la chiusura della farmacia per sei giorni, dal 26 al 31 ottobre 2010. La farmacista però non demorde e presenta ricorso davanti alla Corte di Cassazione, che nel febbraio 2013 le dà ragione e annulla il provvedimento disciplinare.

La legge regionale 1/2007, ricordano in particolare i giudici, stabilisce che «le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte». Per un appartenente a un ordine professionale, dunque, «avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge non può costituire comportamento illegittimo e, quindi, sanzionabile in via disciplinare». Il fatto poi che la farmacista abbia disatteso “un’intesa” tra i farmacisti della provincia che vincolava al rispetto dei turni di riposo (intesa recepita dall’Asl con provvedimento del 20 luglio 2009, poi annullato in ottobre dal Tar Campania) «non configura alcun illecito disciplinare», perché l’accordo integra un contratto atipico diretto a restringere l’esercizio di facoltà legittimamente spettanti all’imprenditore».

Le considerazioni della Cassazione tornano nella sentenza del Tar Campania dei giorni scorsi, che così accoglie la richiesta della farmacista di risarcimento per i danni materiali derivanti dalla chiusura e respinge invece quella per danni morali (100mila euro), «in difetto di idonea dimostrazione probatoria».