Va ben oltre i confini regionali la vicenda dell’emendamento alla Finanziaria pugliese che ha riscritto la legge sugli orari, obbligando le farmacie di turno “a chiamata” a dispensare il farmaco sop-otc quando sussiste «l’effettiva necessità» ma l’assistito è sprovvisto di ricetta della guardia medica. Perché ha ragione l’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat, quell’emendamento di fatto formalizza principi normativi consolidati che già da tempo dicono la stessa cosa. E non impegnano soltanto le farmacie pugliesi, ma tutti gli esercizi dalla croce verde che fanno lo stesso tipo di notturno. Lo spiega a FPress Quintino Lombardo, legale dello Studio Cavallaro-Duchi-Lombardo & Associati.
Avvocato, qual è il suo parere: dice giusto l’Ordine dei farmacisti di Bari, quando sostiene che da tempo il farmacista in servizio “a chiamata” deve rispondere anche quando il paziente non è fornito di ricetta medica che attesta l’urgenza?
E’ così. L’argomentazione di maggiore rilevanza è rappresentata dal principio affermato in una sentenza della Corte di cassazione risalente al 2012, numero 46755: i giudici hanno condannato un farmacista che nel servizio di turno a chiamata aveva rifiutato di recarsi in farmacia per dispensare una confezione di tachipirina al padre di un bimbo febbricitante, sprovvisto di ricetta.
E cosa ha detto la Cassazione?
In estrema sintesi, ha affermato che il servizio di turno serve per la continuità dell’assistenza farmaceutica e per dare sempre una risposta alle urgenze, e le urgenze possono riguardare anche un farmaco otc.
Sempre a patto che ci sia una reale urgenza, quella che la norma pugliese definisce «effettiva necessità»…
Chiaro. E se non c’è la ricetta perché si tratta di un medicinale sop-otc tocca al farmacista valutare la richiesta del paziente e la situazione specifica che gli viene sottoposta. D’altronde, da qualche tempo anche i farmaci con obbligo di prescrizione possono essere dispensati senza ricetta, in via eccezionale e in presenza di determinati presupposti e condizioni, che il farmacista è chiamato ad accertare.
Se tutto discende da una sentenza della Cassazione del 2012, vuol dire che i principi appena esposti non valgono soltanto per i titolari pugliesi…
Ovviamente no, valgono per tutte le farmacie che, dalle Alpi allo Jonio, sono chiamati a garantire il servizio di turno.
Qualche titolare obietta che il termine «effettiva necessità» è troppo vago, si è troppo esposti…
Temo non ci siano modi più precisi per dirlo: la sostanza è che spetta al farmacista il dovere di verificare in concreto l’urgenza e che il farmacista di turno non può pensare di sottrarsi in qualche modo al confronto con il paziente: se quest’ultimo chiede un farmaco senza la ricetta, il farmacista è tenuto a parlargli e valutare la richiesta che gli viene avanzata, anche perché ciò costituisce un obbligo deontologico. L’eventuale rifiuto della chiamata, motivato dall’insussistenza di una concreta effettiva necessità che impedisce al paziente di attendere, comporta ovviamente il rischio di contestazioni, ma ciò è inevitabile …
Come dire: se hai scelto di fare questa professione, ti devi far carico anche degli oneri…
La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del farmacista di turno – in questo caso con la modalità “a chiamata” – è quella di ascoltare, valutare e prestare così il servizio, a prescindere dall’urgenza certificata in ricetta. E’ uno degli oneri connessi alla natura pubblicistica del servizio assicurato dalle farmacie, natura che per l’appunto giustifica il metodo della pianta organica: il legislatore vuole che le farmacie siano distribuite razionalmente sul territorio perché siano capillari e facilmente accessibili a tutti, e la continuità temporale assicurata dal turno per certi versi non è che il corollario della continuità territoriale.