Considerati lo scenario epidemiologico e le risultanze scientifiche disponibili, non si può ritenere «irragionevole né sproporzionata» la norma che impone al personale sanitario l’obbligo di vaccinarsi contro covid: l’articolo 32 della Costituzione, infatti, «affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività».
È quanto si legge nella sentenza, depositata ieri, con cui il primo dicembre scorso la Corte costituzionale aveva respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia.
I concetti di «ragionevolezza e proporzionalità» erano già stati riferiti dal comunicato stampa che aveva annunciato la sentenza. Con la sua pubblicazione, invece, si delinea nella sua completezza l’argomentazione sostenuta dai giudici della Consulta, che fa perno sul bilanciamento di interessi sancito dall’articolo 32 della Costituzione: il diritto individuale all’autodeterminazione rispetto alla sua salute va bilanciato con il diritto alla salute della collettività cui appartiene.
In applicazione di tale principio, la Corte ha quindi giudicato infondati i dubbi di costituzionalità: «il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall’analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei».
Quanto «al rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo», tale eventualità «non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo». Riguardo alla contraddittorietà di una disciplina che «impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che l’obbligo del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge».